Riforma delle aste giudiziarie: analisi delle diverse criticità nel passaggio all’era digitale

Sommario:

1) Premessa: la ratio della riforma e lo scenario auspicato dagli uffici giudiziari

2) Il portale unico di giustizia e gli ausiliari

3) Gestore della pubblicità legale e le modalità di scelta

4) Gestore dell’asta telematica e la gestione delle cauzioni

5) L’inquadramento nell’ordinamento del presentatore e l’ipotesi delle sale d’asta

6) La scelta tra le aste telematiche sincrone miste e quelle asincrone

1) Premessa: la ratio della riforma e lo scenario auspicato dagli uffici giudiziari

Al fine di poter comprendere tutte le norme che progressivamente sono state introdotte dal legislatore in materia di aste telematiche è d’obbligo collocarle nella vera e propria rivoluzione del “Sistema Giustizia” del Paese che affonda le proprie radici nel D.P.R. n. 123/2001 (“Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”) e nelle norme successive che ormai da tempo hanno sancito l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (L. 11 agosto 2014, n. 114).

È, infatti, in quest’ambito che attraverso la legge n.24 del 2010, nel processo d’espropriazione forzata mobiliare quanto in quello immobiliare, è stata stabilita (con conseguente introduzione del VI co. dell’art. 530, e del IV co. dell’art.569 c.p.c.) la facoltà per il giudice di stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione dell’offerta, lo svolgimento della gara e l’incanto siano effettuati con modalità telematiche. Considerata la riforma in atto ben presto questa facoltà, peraltro inutilizzabile a causa dei ritardi dei decreti di attuazione fatte salve le eccezioni dei Tribunali di Brescia e Verbania, è stata resa obbligatoria per la vendita e per gli adempimenti da parte degli offerenti, dapprima per quanto riguarda la vendita mobiliare con legge n.114 del 2014, e successivamente per quanto riguarda la vendita immobiliare con la legge n. 119 del 2016, che ha nuovamente modificato l’art.569 c.p.c.

Ponendo l’attenzione sui tempi in cui sono state introdotte le nuove norme non può rappresentare una reale possibilità di deroga a tale obbligatorietà il IV comma dell’art.569 c.p.c. secondo il quale il giudice potrebbe evitare il sistema telematico ove ciò sia «pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura». Infatti il IV comma dell’art. 569 c.p.c. ha contemporaneamente subito un’altra modifica ben più sostanziale avvenuta con la sostituzione dell’espressione “può stabilire” con “stabilisce” che, di fatto, ha sancito il passaggio da un regime facoltativo a quello obbligatorio dell’asta telematica nell’imminenza dell’uscita dei regolamenti operativi che avrebbero reso applicabile la legge 24/2010 (che ha introdotto l’art 161-ter disp. Att. c.p.c. per il quale ha visto la luce il relativo DM 32/2015). Considerato che il DM32/2015 già fornisce una soluzione alle problematiche connesse al livello di informatizzazione della popolazione grazie allo strumento “ibrido” dell’asta sincrona mista che consente il deposito di offerte anche in forma cartacea, la deroga sembrerebbe rappresentare una semplice precauzione che il legislatore ha voluto mantenere per l’ipotesi di oggettiva indisponibilità di sistemi telematici idonei ad un efficiente svolgimento delle procedure.

Con la pubblicazione dei decreti in gazzetta ufficiale del 10/01/2018 e del 20/01/2018 sono divenute obbligatorie le pubblicazioni degli avvisi di vendita nel portale delle vendite pubbliche del Ministero di Giustizia a decorrere dal 19/02/2018 e la tenuta delle aste in modalità telematiche dall’ 11/04/2018.

Sembrerebbe quindi pressoché completata una riforma complessiva destinata a cambiare profondamente questa materia, non senza incidere profondamente sulla prassi operativa di un sistema che, essendo per natura conservatore, tende a salvaguardare, attraverso l’interpretazione di alcune norme, alcune prassi radicate che, tuttavia, non sembrano più coerenti con la ratio complessiva delle nuove norme. Da un lato vi è la storica tendenza a voler identificare gestori unici dei servizi di pubblicità e, in prospettiva, di quelli di gestione dell’asta telematica al fine di ottenere dei vantaggi dal punto di vista economico ed operativo. Dall’altro quella da parte dei Professionisti Delegati di preservare l’esigenza della semplificazione dei propri compiti potendo ricorrere a soggetti terzi per la pubblicazione degli avvisi. Dal punto di vista degli offerenti vengono poi immaginate difficoltà pratiche di partecipazione alle aste telematiche la cui soluzione spesso viene identificata nella realizzazione delle cd. “sale d’asta” ovvero una soluzione che, oltre ad alcuni dubbi di legittimità, rappresenta un evidente passo indietro verso il sistema delle aste svolte prima dell’attuale riforma.

 

2) Il portale unico di giustizia e gli ausiliari

Qualche anno dopo la legge 24/2010, ed esattamente con la legge n. 132 del 6 agosto 2015, è stato istituito il Portale delle vendite pubbliche del Ministero di Giustizia, che è entrato in esercizio in via sperimentale il 17/07/2017 e in via obbligatoria dal 19 febbraio 2018, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2018), del Decreto 5 dicembre 2017 di accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche. Il work in progress della riforma è stato talmente veloce da far registrare, negli incipit di tale decreto, la citazione di due provvedimenti del DGSIA ancora non pubblicati in G.U. relativi alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche ai sensi dell’art.161-quater disp. att. c.p.c., nonché “alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio” da parte del Ministero[1] nonché le specifiche tecniche del D.G.S.IA.[2] previste dall’art. 26  del decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della  vendita  dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche.

Pertanto nel portale devono essere pubblicati tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali (per le procedure ai sensi del II comma dell’art.107 legge fallimentare) nonché gli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge. I dati contenuti nel portale sono caricati a cura dei creditori, dei delegati alle vendite, degli organi delle procedure concorsuali e degli altri soggetti a ciò abilitati.  In ogni avviso è indicato il soggetto a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui contenuti pubblicati.

A causa di presunte ambiguità delle norme e della tendenza al mantenimento di alcune prassi consolidate negli anni, si è aperto un ampio dibattito sui soggetti cui competa l’onere della pubblicazione. Ai sensi dell’art.161 quater disp. att. c.p.c.  La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.”

Nel “Glossario” delle specifiche tecniche[3] il compito di pubblicazione dell’avviso viene descritto utilizzando la figura più astratta del “Soggetto legittimato alla pubblicazione” e ciò non sembra rappresentare l’introduzione di una nuova figura quanto piuttosto l’esigenza di contemplare con un unico termine sia la funzione del professionista delegato, laddove sia presente,  sia quella di altri soggetti (commissionari, creditori etc.) come nel caso di una procedura mobiliare. Nelle Specifiche tecniche al punto 1.5.1 è previsto che “L’unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell’ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell’ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato.”  Prosegue in modo ancor più esplicito il provvedimento chiarendo che “Non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli effettivamente a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge”. Alcuni giudici nelle ordinanze hanno nominato come proprio ausiliario per la pubblicazione degli avvisi, un soggetto terzo generalmente rappresentato dalle società private che gestiscono i servizi di pubblicità legale; tale soluzione risulterebbe  fondata sul disposto dell’art.68 c.p.c.[4] che subordina la possibilità di nomina alla circostanza che l’attività da svolgere sia una di quelle che il giudice non è in grado di compiere da solo. Tuttavia se si coordina tale disciplina e la si interpreta sistematicamente con lo spirito dei neo introdotti artt. 161 quater disp. att. c.p.c. e 631-bis c.p.c. (così come riformati dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83[5]), detta conclusione non appare del tutto coerente; le norme citate, infatti, appaiono tutte volte a fortemente responsabilizzare il professionista delegato nella pubblicazione degli avvisi e nella organizzazione degli strumenti più idonei per procedervi, tanto da farne scaturire, in mancanza, la grave conseguenza della estinzione della procedura.  Nello stesso spirito il D.L n. 83/2015 ha aggiunto all’art.490 c.p.c. un terzo comma[6] che prevede che l’avviso sia inserito  “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte” in modo da garantire la visibilità che evidentemente in precedenza non sempre aveva una durata congrua ai fini dell’efficacia delle procedure di vendita. Tra queste problematiche quelle relative alla lesione della privacy evidenziate nelle citate Specifiche tecniche al punto 1.8.6 “(…) Il soggetto legittimato alla pubblicazione si assume qualsiasi responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a evitare la pubblicazione di immagini che violano la privacy o di immagini di soggetti minori.”

Infine, occorre considerare l’introduzione della sanzione dell’omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, ai sensi del nuovo 631 bis c.p.c., la quale provocando l’estinzione della procedura, rende indispensabile il ruolo attivo del professionista delegato alla vendita. I creditori dovranno rendergli disponibile la provvista economica necessaria alla pubblicazione sul portale, nella considerazione che in mancanza la procedura sarà destinata ad estinguersi come conseguenza del disinteresse manifestato implicitamente da parte dei creditori stessi.  

3) Gestore della pubblicità legale e le modalità di scelta

La prassi degli ultimi anni ha visto l’instaurarsi, presso la maggior parte dei Tribunali di convenzioni o altri tipi di accordi volti ad identificare un gestore unico della pubblicità allo scopo di ottenere condizioni economiche più favorevoli e servizi accessori, tra i quali la realizzazione di un portale internet del tribunale che, tra le varie funzioni, avesse anche quella in grado di replicare gli avvisi pubblicati dal gestore della pubblicità. L’istituzione del portale unico di giustizia, accentrando la pubblicazione degli avvisi di tutti i tribunali italiani tra le varie finalità, è idoneo anche a garantire ai cittadini la visibilità di tutti gli avvisi di ciascun tribunale senza dover effettuare complesse ricerche sui numerosi portali web esistenti. Essendo la maggiore visibilità di un avviso il presupposto fondamentale per il successo della procedura di vendita, la riforma ha previsto che il portale di Giustizia consenta al Professionista delegato di replicare l’avviso non solo su uno o più portali di pubblicità legale (autorizzati ai sensi del DM 31/10/2006) ma anche di indicare i portali commerciali ove l’avviso sarà presente. Pertanto i portali di pubblicità legale autorizzati saranno valorizzati con avvisi esattamente identici i cui dati saranno trasferiti automaticamente, grazie ai processi di interoperabilità stabiliti dalle specifiche tecniche. Come di consueto nell’ordinanza di delega dovrà essere stabilito su quali portali di pubblicità legale debba essere inserito l’avviso nonché “quando opportuno” secondo l’art. 490 c.p.c.  anche sui “quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.”  Essendo il costo della pubblicità a carico dei creditori occorrerà, come di consueto, che vi sia un’attenta valutazione del costo-opportunità dei mezzi di pubblicità prescelti e questo tipo di valutazione deriva soprattutto dalle caratteristiche del bene staggito ed anche dell’ammontare del valore della causa rispetto al valore di stima del bene al fine di salvaguardare sia l’interesse del creditore che quello del debitore. Tutto ciò rende evidente come l’individuazione di un unico gestore di pubblicità legale non consentirebbe al giudice di operare questo tipo di scelta ed, infatti, sia nella nutrita giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato[7], sia  nella circolare del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del ministero[8], si conferma che “le Convenzioni non possono limitare la discrezionalità del magistrato nell’esercizio della sua attività tipica per cui permane, in ogni caso, la competenza insindacabile del giudice nella scelta dei mezzi di pubblicità legale da adottare a prescindere dall’esistenza di convenzioni stipulate dal tribunale.

4) Gestore dell’asta telematica e la gestione delle cauzioni

In merito alle modalità di scelta da parte del Giudice del Gestore delle aste telematiche è possibile replicare le medesime riflessioni fatte in precedenza, stante l’evidente analogia con il tema del gestore della pubblicità. Peraltro, in questo caso, la riforma sembrerebbe aver reso superflua l’esigenza di ricorrere a gare finalizzate alla stipula di convenzioni dirette ad evidenziare i servizi e i costi in quanto l’art.10 comma III prevede che “3. I gestori della vendita telematica si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalità di esecuzione dei servizi, nonché i prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche”. Pertanto i prezzi dovranno essere già presenti su ciascun portale dei Gestori e i giudici potranno tenerne conto nell’attribuzione delle deleghe che potrebbero anche contemplare una rosa ristretta di gestori, tra i quali circoscrivere la scelta del delegato, non senza una rigorosa selezione a monte da parte del Giudice, condotta secondo il criterio del migliore rapporto tra prezzo ed efficienza, nonché economicità, ma soprattutto, sicurezza (si pensi alla Certificazione ISO 27000 ovvero alla marcatura temporale dei file di log nei passaggi più rilevanti), il che risponde non solo all’interesse delle parti, ma anche al superiore interesse al regolare svolgimento della procedura.

Né appare oggettivamente rilevante, da un punto di vista tecnico, concentrare la scelta su un unico gestore, ove fosse presente in entrambi gli elenchi, in quanto non vi è alcuna connessione tra la pubblicità legale e la procedura d’asta telematica. Infatti la pubblicità legale viene inserita dal professionista delegato direttamente sul portale Vendite pubbliche del ministero, azionando i pulsanti presenti nel gestionale di tale sistema per ottenere la replica dell’avviso in uno o più portali di pubblicità legale. L’offerente per partecipare all’asta, anche se avesse visto l’avviso sul portale di un gestore di pubblicità legale, comunque dovrà connettersi al portale del ministero per utilizzare le funzioni di deposito dell’offerta ivi previste ai sensi del DM32/2015.  Per la fase di partecipazione alla gara tra offerenti riceverà sulla PEC indicata nell’offerta le credenziali di accesso per entrare nei sistemi del gestore dell’asta telematica prestabilito nell’ordinanza e potrà dunque procedere senza nessun tipo di accesso o autenticazione precedente.

Tra i compiti del Gestore delle aste telematiche vi è anche quello di effettuare la verifica ai sensi dell’art.17, II comma, DM32/2017 dell’effettivo versamento della cauzione”. Non v’è chi non noti l’estrema delicatezza di detto compito, nonché la sua altrettanto estrema pericolosità per la salvaguardia del principio di segretezza delle offerte.Il gestore dovrebbe dimostrare di poter effettuare tale attività di controllo mediante un sistema automatico e, in ogni caso, di poter certificare l’accesso aati in un momento successivo alla scadenza del termine di deposito in modo da scongiurare il potenziale rischio di perdita di segretezza delle offerte, non potendo dimenticare, infatti, che la cauzione resta pur sempre pari al decimo del prezzo offerto[9].

Sempre ai sensi del citato art.17 DM32/2015, “Il gestore verifica che il messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale è stata trasmessa l’offerta contiene l’attestazione di cui all’articolo 13, comma 2,”. Tale tipologia di PEC identificativa non essendo regolata da normative specifiche rende l’attività di verifica non semplice. I gestori di PEC identificativa nel modulo di accreditamento previsto dal DGSIA Si impegnano:

  • a garantire la sicurezza e l’integrità del servizio e dei dati di propria competenza;
  • a compiere il processo di identificazione dei soggetti abilitati ad esso afferenti, su mandato del Ministero della giustizia, conformemente a quanto previsto dal D.M. 26 febbraio 2015;”.

Posto che nel DM32/2015 non sono stabilite modalità di identificazione “forte” dei soggetti e che tale circostanza potrebbe esporre queste procedure telematiche a gravi rischi come il furto di identità (sempre più spesso perpetrato da parte della criminalità organizzata) il modulo citato prevede che i gestori di PEC alleghino: “relazione tecnica di dettaglio sulle modalità di identificazione degli utenti, di rilascio delle credenziali e sulle relative modalità di attestazione nei messaggi di PEC inviati dagli utenti”.

Attualmente non è quindi possibile stabilire con chiarezza come i Gestori delle aste telematiche potranno assolvere a tale importante funzione di identificazione e controllo  che, nell’impianto della riforma, riveste notevole importanza in quanto, “dell’esito di tali verifiche il gestore informa immediatamente il giudice o il referente della procedura.”[10]

 

5) L’inquadramento nell’ordinamento del presentatore e l’ipotesi delle sale d’asta

Con modalità atipica sono state citate negli incipit del Decreto del Ministero di Giustizia del 5/12/2017 le specifiche pubblicate dal Direttore del DGSIA in una sezione del sito web del Ministero, “previste dall’art.26 del decreto del ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”. Nel glossario delle stesse compare, oltre al soggetto “Offerente” descritto come “persona fisica o giuridica che formula l’offerta”, anche il “Presentatore” descritto come Soggetto che compila ed eventualmente firma l’Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente”.

Per valutare a livello giuridico la figura del presentatore è determinante considerarne i compiti prestabiliti attraverso le specifiche che prevedono: “I dati relativi all’offerta telematica sono inseriti dal presentatore mediante il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero di Giustizia” e che “prima della criptazione il presentatore può apporre la firma digitale all’offerta compilata”.  

Occorre considerare che la figura del presentatore è stata prevista esclusivamente attraverso un provvedimento di un organo tecnico e, pertanto, nell’ambito di una funzione tecnica di semplificazione dell’accesso del cittadino ai nuovi strumenti di asta telematica. Per valutare i legittimi margini operativi della figura del presentatore e degli obblighi rispetto all’offerente è indispensabile far riferimento alle norme primarie che regolano la materia partendo dall’art. 579, c.p.c. che prevede “ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto“. Non è, quindi, prevista la necessità della rappresentanza tecnica ma è chiarito dal II comma dello stesso articolo che “Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.” Invece sul punto della rappresentanza tecnica, l’art. 571 c.p.c. dispone che l’offerta per l’acquisto deve essere proposta “personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’ultimo comma dell’art. 579”. . A tal riguardo, sia con riferimento all’art. 571 che all’art. 579 c.p.c., è pacifico in giurisprudenza che il termine “procuratore legale” debba intendersi sostituito con quello di “avvocato”, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 27/1997.

Fatta questa breve premessa, sembra necessario che il presentatore debba operare attraverso una legittimazione e quindi ricevere almeno una procura speciale, naturalmente fatto salvo il caso in cui il presentatore coincida con l’offerente.

Da questo punto di vista l’ipotesi fatta da alcuni di istituire presso i Tribunali le cd. “Sale d’asta”, oltre a rappresentare un passo indietro – visti gli obiettivi della riforma di evitare le possibili turbative derivanti dal contatto fisico tra gli offerenti – non sembra utile, in quanto un presentatore potrebbe rappresentare un singolo offerente e pertanto avrebbe necessità non di una “sala” ma di un piccolo ambiente circoscritto e riservato dotato di una singola postazione non condivisibile con altri. Nel solo caso di aste sincrone miste è configurabile, presso il luogo dove opera il delegato, una sala d’asta a disposizione per la fase dei rilanci da parte dei soli offerenti con offerte analogiche (cartacee) depositate in cancelleria come previsto dal Dm 32/2015 e quindi senza l’ausilio di un presentatore.

  6) La scelta tra le aste telematiche sincrone miste e quelle asincrone

Attraverso le ordinanze di delega disposte dall’ 11 di aprile saranno indicate dai giudici le aste in modalità telematica che ai sensi del citato DM 32 del 2015 potranno essere sincrone, sincrone miste e asincrone[11].

L’opzione asincrona disciplinata dall’art.24 prevede che “Il giudice può disporre che nella vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell’ambito di un determinato lasso temporale” da cui viene anche definita “dell’incanto lungo” è probabilmente quella più suggestiva in quanto emula esperienze di asta, peraltro sempre limitata a beni mobili, esistenti da molti anni a livello internazionale (modello Ebay). Tuttavia negli anni, senza l’apporto di particolari innovazioni, tale sistema ha perso di competitività ed è una realtà che il meccanismo delle aste abbia smesso di funzionare trasformandosi in uno strumento di semplice e-commerce.

L’incanto lungo, che è alla base di tale meccanismo nell’interpretazione del legislatore attraverso il Dm 32/2015, è stato reso ancora più rigido in quanto gli offerenti devono essere preventivamente legittimati dal professionista delegato. Pertanto dal momento dell’apertura dell’incanto o gara tra offerenti, la sequenza dei rilanci è appannaggio dei soli soggetti che abbiano presentato la domanda di partecipazione entro i termini prestabiliti dall’ordinanza di vendita. Il compito posto a carico del gestore della vendita telematica di comunicare “ai partecipanti ogni rilancio all’indirizzo di posta elettronica (…) e con SMS” è posto allo scopo di alimentare la competizione dell’asta durante l’intero periodo; tuttavia, essendo a livello strategico controproducente, la maggior parte delle offerte perverranno poco prima della scadenza del termine. Per evitare che tale procedura perda le caratteristiche di competitività, favorendo l’offerente in grado di inserire l’offerta dell’ultimo istante, è probabile che il “determinato lasso temporale” sia impostato con una proroga temporale automatica in caso di offerte depositate nell’ultima frazione di tempo in modo da consentire agli altri offerenti di fare i rilanci. Questa impostazione renderà di fatto l’asta asincrona molto simile all’altro modello di asta, ovvero la sincrona, che si svolge con le varie sessioni temporali sotto il controllo diretto del delegato. L’asta sincrona nella versione “mista” che, ai sensi dell’art.22 DM32/2015, consente agli offerenti di utilizzare il “supporto analogico” ovvero la vecchia busta cartacea “mediante deposito in cancelleria” e quindi senza necessità di computer. La presenza del professionista delegato e la possibilità di effettuare offerte sia da remoto sia con deposito in cancelleria e presenza fisica degli offerenti analogici nella fase dei rilanci, rendono oggettivamente il modello di asta sincrona “mista” più adatto per un passaggio ponderato dal vecchio al nuovo sistema.  

[1] ai sensi di quanto previsto dall’art.  7 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

 

[2] Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero di Giustizia

[3] Specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche ai sensi dell’art.161-quater delle disposizioni di attuazione al codice di procedure civile nonché relative alle modalità di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio da parte del portale tramite funzionalità informatizzate ai sensi di quanto previsto dall’art.7 del d.m. 31 ottobre 2006;

[4] art.68 c.p.c. I co. “Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.”

[5] convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132;

[6] art.490 c.p.c.  comma III “Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.”

[7] CGCE, 19/12/2012, C 159/11, CGCE, 16/05/2013, C 564/11, CGAR Sicilia, 09/01/2017, n. 11, Cons. St, 06/08/2013, n. 4140, Cons. St. 03/05/2016, n. 1690, Cons. St.12/09/2017, n. 4297, Tar Campania, Napoli, 07/03/2012, n. 1152 
Tar Lombardia, Brescia, 10/11/2014, n. 1202, Tar Emilia Romagna, 26/02/2015, n. 175, Tar Sicilia, Catania, 26/06/2015, n. 1769, Tar Lombardia, Milano, 15/10/2015, n. 2170, Tar Piemonte 13/05/2016, n. 659, Tar Puglia, Bari, 10/11/2016, n. 01273, Tar Lombardia, Milano, 19/04/2017, n. 901, Tar Lombardia, Brescia, 20/04/2017, n. 520.

[8] La recente emanazione da parte del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (di seguito DOG) della circolare n. 0186223U del 13 ottobre 2017, rubricata “Convenzioni con ‘soggetti diversi’ da quelli di cui all’art.1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”,

[9] Art.571 c.p.c. L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. Il presente comma è stato così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. q), D.L. 27.06.2015, n. 83 con decorrenza dal 27.06.2015, convertito dalla L. 06.08.2015, n. 132 con decorrenza dal 21.08.2015, ed applicazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 23 del medesimo decreto legge, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Quando sia stata già disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al D.L. 27.06.2015, n. 83 si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita. Si riporta, di seguito, il testo previgente: “L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.”.

[10] nell’ultimo comma del citato art.17;

[11] f) «vendita sincrona telematica»: modalità di svolgimento dell’incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;

  1. g) «vendita sincrona mista»: modalità di svolgimento dell’incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura;
  2. h) «vendita asincrona»: modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura;

Valentina Rubertelli, Consigliere Nazionale del Notariato

Guido Santonocito, Direttore Ufficio Aste del CNN

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