27 Dic Responsabilità per imposte e sanzioni nel caso di cessione di azienda
Con decorrenza 1 gennaio 2016 entrano in vigore le disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs. 158/2015 che ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina contenuta nell’articolo 14 del decreto legislativo 472/97 che, come noto, prevede la responsabilità solidale del cessionario di azienda nei debiti erariali del cedente, ove contratti in riferimento all’esercizio dell’attività dell’azienda o del ramo di azienda oggetto di trasferimento.
Si precisa che il termine del primo gennaio 2016 è stato previsto nel disegno di legge di stabilità 2016, anticipando così di un anno l’entrata in vigore delle norme in commento rispetto alla data del giorno 1 gennaio 2017 originariamente indicata e prevista dall’art. 32 del D.Lgs. 158/2015.
Ecco in sintesi i punti della disciplina così come opererà dal giorno 1 gennaio prossimo:
PERIMETRO DI APPLICAZIONE
- si deve trattare di debiti erariali o di sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, constatati dall’ufficio anche se eventualmente non ancora contestati al contribuente cedente (il quale quindi potrebbe essere anche all’oscuro della avvenuta constatazione da parte dell’ufficio);
- si può trattare di debiti per violazioni o sanzioni anche pregresse rispetto ai due anni precedenti, purché già irrogate e contestate in tale medesimo periodo al contribuente cedente;
- per atto traslativo si intende oltre che la vendita (come è stato fino ad oggi), qualsiasi atto di trasferimento sia a titolo oneroso sia gratuito (vi rientrano quindi le permute, i conferimenti in società e anche le donazioni)
- restano espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della responsabilità solidale in virtù della novella in oggetto:
- i trasferimenti che avvengano nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis del R.D. 67/1942), di un piano attestato (articolo 67, comma 3, lettera d dello stesso predetto decreto) o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio: se non fosse stato chiarito quanto innanzi, nessuno mai si sarebbe più voluto aggiudicare un bene o una azienda in sede concorsuale;
- i trasferimenti posti in essere in frode dei crediti tributari, ancorché avvenuti con trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento è effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA’ E LIMITI
Il legislatore ha previsto importanti limitazioni a questa responsabilità:
– l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di preventiva escussione del patrimonio del cedente;
– il cessionario/donatario risponde di tali passività nei soli limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda acquisito (quindi del prezzo di vendita, del valore del conferimento o del valore della donazione);
– il cessionario/avente causa ha la possibilità di richiedere agli uffici dell’amministrazione finanziaria ed agli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza il rilascio di un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. Tale certificato, sia qualora risulti negativo, sia quando non venga rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio del cessionario.
Valentina Rubertelli e Annalisa Annoni, “Responsabilità per imposte e sanzioni nel caso di cessione di azienda”, Feder Notizie, disponibile su http://www.federnotizie.it/responsabilita-per-debiti-nel-caso-di-cessione-di-azienda/