PRIME NOTE IN TEMA DI VOLONTARIA GIURISIDIZIONE

PRIME NOTE IN TEMA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DECRETO LEGISLATIVO

10 ottobre 2022, n. 149

(GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)

Vigente al: 18-10-2022

VOLONTARIA GIURISIDIZIONE

NORMA

(Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione)

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

2. Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.

3. Ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivonell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

4. L’autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

5. L’autorizzazione può essere impugnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.

6. Le autorizzazioni acquistano efficacia, decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

7. Restano riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale.

COMMENTO A PRIMA LETTURA***

E’ da lungo tempo che, da più parti (ivi comprese le Commissioni ministeriali nominate negli ultimi anni per la riforma della giustizia civile), si indicava nella giurisdizione volontaria una delle aree di intervento più significative per far fronte alla grave crisi della giustizia civile.

Quest’obiettivo è stato fatto proprio dalla legge n. 206/2021, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

La legge n. 206/2021 ha delegato il governo, con l’articolo 1, comma 13, lett. b), ad attuare “interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni”.

In attuazione del criterio direttivo indicato dal richiamato art. 1, comma 13, lett. b), della legge delega, il Consiglio Nazionale del Notariato, in sede di tavolo tecnico, ha condiviso una proposta volta a trasferire ai notai talune funzioni di giurisdizione volontaria relative a materie  che, tradizionalmente, si caratterizzano per la prossimità con l’attività tipicamente notarile, avendo ad oggetto fattispecie negoziali che richiedono l’intervento del notaio e che chiamano in causa, dunque, l’elevata competenza professionale di questo pubblico ufficiale.

Il riferimento è alle ipotesi in cui il notaio sia incaricato di ricevere o autenticare un atto nel quale debba intervenire un minore, un incapace o una persona soggetta ad amministrazione di sostegno o un atto avente ad oggetto beni ereditari per il quale sia richiesta l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.

Nell’intento di sgravare l’attività giudiziaria dal compimento di queste attività, semplificando e rendendo più spedito e meno oneroso nel contempo per le parti detto iter autorizzatorio con la garanzia di una piena tutela delle stesse, si è proposto, sulla falsariga della riforma del sistema di omologazione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali (che ha dato prova di grande efficienza, senza alcuna riduzione di garanzie per le parti), che sia il notaio stesso a rilasciare l’autorizzazione, contestualmente dandone notizia all’autorità giudiziaria, per poi procedere, in difetto di opposizione, alla ricezione o autentica dell’atto.

Nel corso dei lavori della Commissione deputata alla stesura dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge 206/21, con specifico riferimento all’articolo 13 si è svolto un lungo dibattito al termine del quale è stata accolta la proposta del notariato con un duplice correttivo:

a) Lasciare un sistema basato su di un doppio binario (con facoltà per le parti di ricorrere comunque alla autorizzazione del giudice
b) Limitare alla sola competenza dell’autorità giudiziaria le autorizzazioni relative al promuovere, al rinunciare, al transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché alla continuazione dell’impresa commerciale.

Si è, in altri termini, fatto proprio un duplice ordine di considerazioni:

a) Che il notaio rappresenta il naturale destinatario dell’attribuzione di queste funzioni, trattandosi di pubblico ufficiale, istituzionalmente terzo, dotato di competenze particolarmente qualificate in materia, oltre che individuato, dal codice di procedure civile, come unico possibile sostituto (e non solo mero “ausiliario”) del giudice nel compimento di determinate attività (art. 68, secondo comma, cod. proc. civ.);
b) La natura di pubblico ufficiale del notaio, il relativo statuto professionale e di responsabilità, le competenze in materia, in uno con la consapevolezza che gli interessi delle persone fragili coinvolti in questo tipo di autorizzazioni sono di carattere esclusivamente patrimoniale, sono tutti elementi che forniscono ampie garanzie in ordine al corretto svolgimento dell’attività di cui si discute da parte del notaio.

Si è così giunti alla previsione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo attuativo della delega 10 ottobre 2022 n. 149, rubricato “Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione”.

Tale norma prevede al primo comma che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Al fine di consentire un avvio consapevole da parte degli operatori delle novità normative in questione, si era stabilito che le stesse entrassero in vigore il 30 giugno 2023. Con la legge finanziaria del 2023 sono stati anticipati gli effetti alla data del 28 febbraio 2023, fermo rimanendo che i procedimenti pendenti a quella data restano soggetti alla disciplina anteriore.

COMPETENZA PER MATERIA DEL NOTAIO

Il notaio è quello competente ai sensi della legge notarile per il sol fatto di essere stato incaricato dalle parti (o dalla parte) alla stipula dell’atto.

E’ necessario, ma anche sufficiente, che

sia coinvolto un minore o un soggetto sottoposto a misure di protezione (salvo quanto si dirà per i beni ereditari)
a valle l’operazione da porre in essere si traduca in un atto notarile.

L’autorizzazione rilasciata dal Notaio incaricato della stipula dell’atto

non sarà utilizzabile da altro notaio (se i clienti cambiano)
sarà invece utilizzabile dal coadiutore del notaio autorizzante e viceversa.

COMPETENZA PER TERRITORIO DEL NOTAIO

La sede del notaio non deve essere in alcun modo collegata (come invece per il giudice naturale) al domicilio del minore o incapace.

Es il minore è residente a Napoli, il bene si trova a Roma, il notaio di Reggio Emilia viene incaricato della stipula dell’atto: il Notaio resta autorizzato ai sensi dell’art 1 della LN a rilasciare l’autorizzazione.

QUALE RILIEVO RESIDUALE HA LA COMPETENZA PER MATERIA E TERRITORIALE DEL GIUDICE DELLA VG?

Continua ad avere rilevanza al fine di individuare il Tribunale presso cui

Comunicare il provvedimento autorizzativo
La parte o il PM potrebbero proporre reclamo avverso il provvedimento del notaio
La parte che non volesse avvalersi della competenza autorizzativa del notaio dovrebbe presentare la sua istanza

Ecco perché nella richiesta di autorizzazione è importante evidenziare gli elementi per individuare la competenza per materia e territorio del giudice.

La parte/le parti possono essere anche straniere; anche in questo caso i criteri di collegamento ai fini del Diritto Internazionale Privato interesseranno solo per individuare l’autorità giudiziaria competente cui fare la comunicazione del provvedimento.

Ne consegue che quanto alla competenza del giudice per

MATERIA

Occorre tener conto della riforma degli artt 320, 375 etc etc alla luce dei quali, per motivi di semplificazione del rito, tutte le competenze autorizzatorie riguardanti minori e incapaci (ivi comprese quelle relative alla prosecuzione dell’attività di impresa) sono state concentrate nella figura del Giudice Tutelare e sottratte quindi al Tribunale Ordinario in composizione collegiale.

E’ stato quindi abolito l’art 375 cc e gli atti ivi elencati sono stati inclusi nel 374 cc.

Ne consegue che non si pone più il tema della differente autorizzazione da parte del curatore dell’emancipato o inabilitato (nonché del curatore speciale nominato in caso di conflitto di interessi) a seconda che sia o meno legato da uno ius sanguinis con l’incapace. In ogni caso la competenza autorizzatoria spetta al Giudice Tutelare.

TERRITORIO

Resta fermo il criterio secondo cui la competenza spetta al giudice del luogo in cui la persona incapace nel cui interesse il provvedimento è richiesto, ha

Se MAGGIORENNE: il proprio domicilio ovvero (in via subordinata) la propria residenza. Si sa che nella prassi poiché non esiste una forma di pubblicità del domicilio, si fa riferimento al certificato di residenza anagrafica.
Se MINORENNE: il domicilio coincide con il luogo di residenza della famiglia(minore in potestate) ovvero del tutore (minore sotto tutela).
o Art 45 2° comma: se i genitori non hanno fissato la residenza familiare e non hanno quindi la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con cui convive
o Se non convive con nessuno (ad es con i nonni): domicilio del minore è quello generale dell’art 43 cc (centro dei propri affari o interessi “cd domicilio dei giocattoli”)
o Se i genitori sono separati e vi è affidamento congiunto con convivenza alternata, si fa riferimento alla residenza del genitore con cui convive la maggior parte del tempo

QUID IURIS PER LA MATERIA DEI BENI EREDITARI?

Nella nuova norma il notaio è abilitato ad autorizzare gli atti aventi ad oggetto “beni ereditari” e ciò, argomentando dalla lettera della norma, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno coinvolti minori o incapaci: Le autorizzazioni …. nei quali interviene un minore…ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate…”

Ecco perché per i primi commentatori ( Santarcangelo  in Convegno FN del 2.12.2022 e Catania del 4.12.2022) nella accezione di bene ereditario rientra tutto (anche la vendita da parte del curatore dell’eredità giacente o dell’esecutore testamentario o del soggetto capace che abbia accettato con beneficio di inventario).

Anche qui si ripropone il tema del quanto duri la fase ereditaria per i beni immobili: facendo tesoro della dottrina pregressa si può concludere nel senso che, mentre per i soggetti capaci si può procedere alla alienazione anche senza autorizzazione (sempre che la decadenza eventuale dal beneficio dell’inventario non crei ragionevolmente conseguenze problematiche), per quelli incapaci, che non possono decadere dal beneficio, la fase ereditaria non si conclude mai e si necessita sempre della preventivaautorizzazione, salvo riuscire a dimostrare nel caso concreto che non esistono creditori che siano rimasti insoddisfatti.

In conclusione, per la sola ipotesi in cui l’autorizzazione sia rilasciata da parte del notaio, resta definitivamente superata l’antinomia tra art 320 cc e 747 cpc ai fini degli atti dispositivi di beni ereditari, ritenendosi il notaio competente a valutare sia gli interessi dell’incapace (normalmente tutelati dal parere del GT ai sensi dell’art 320 cc), sia quelli dei creditori ereditari (normalmente tutelati da parte del Tribunale ex 747 cpc)  e quindi il notaio rilascerà una autorizzazione unica. Sembra deporre in tal senso la lettera dell’articolo in questione nella parte in cui recita “1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene …. ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate… dal notaio rogante.

2. Il notaio può ….assumere informazioni, senza formalità…. nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.”

L’unico vincolo per il notaio è rappresentato dal fatto che se l’alienazione concerne un legato di specie, debba essere sentito ai sensi dell’art 747 ult comma cpc anche il legatario.

Si noti, infine, che, non essendo stato modificato l’art 747 cpc, si ritiene che l’iter ordinario che si dovesse svolgere mediante autorizzazione giudiziale, debba continuare a passare attraverso il Tribunale delle successioni ex 747 cpc (che tutela l’interesse dei creditori ereditari) previo parere del GT (che tutela l’interesse dei minori).

NON E’ SOGGETTO ALLA AUTORIZZAZIONE QUALE BENE EREDITARIO

La riscossione della polizza vita: la designazione del beneficiario ex art 1920 comma 2 cc, integra un atto inter vivos con efficacia post mortem, talché il beneficiario acquista il diritto alla riscossione iure proprio e non iure successionis
La riscossione delle indennità di cui agli artt 2118 e 2120 c.c. derivanti dalla morte del lavoratore: i soggetti acquisiscono l’indennità iure proprio e non iure successionis (SSUU 5 del 1980)

E’ SOGGETTO ALLA AUTORIZZAZIONE QUALE BENE EREDITARIO

Il diritto di riscatto dei fondi pensione (art 14 comma 3 del DLgs 252 del 2005) spetta a coloro che diventino eredi (legittimi o testamentari) e quindi è un diritto iure successionis, subordinato all’accettazione della eredità (Cassaz SezLav 19571/2019)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

La richiesta scritta (che non integra un ricorso in senso tecnico perché non è rivolta all’autorità giudiziaria) può provenire sia dalla parte personalmente (si pensi all’inabilitato, emancipato etc) sia da un procuratore legale: a tale ultimo proposito (pur essendo la figura del procuratore legale stata soppressa con legge 127 del 1997) si ritiene preferibile pensare che l’intento del legislatore fosse in ogni caso quello di legittimare l’avvocato – non anche il praticante avvocato – (in tal senso anche Santarcangelo al Convegno FN 2.12.2022), purché munito di procura alle liti (in applicazione dell’art 83 comma 1 cpc che conserva nella sostanza il distinguo tra “procuratore legale” – richiedendo per l’avvocato che svolga il “ministero di difensore la procura alle liti e l’”avvocato” che svolga la mera “assistenza di difensore” che non necessita di alcuna procura). Laddove il Notaio non sia convinto di quanto indicato in tale richiesta, sarà opportuno, in luogo di un diniego formale, reimpostarla, invitando la parte o il suo legale a sottoscrivere la nuova richiesta come reimpostata dallo stesso Notaio.

Non occorre che la richiesta al Notaio costituisca oggetto di un verbale di deposito notarile: è vero infatti che il codice di procedura civile prevede in generale che, quando la parte presenta un ricorso al giudice, è il cancelliere che forma processo verbale; ma tale norma non sembra possa applicarsi al Notaio, in quanto di stretta interpretazione.

Occorre in ogni caso che la richiesta sia sottoscritta a pena di nullità dalla parte o dall’avvocato.

Quid iuris se la parte non possa o non sia in grado di sottoscrivere? Secondo Santarcangelo la cosa più opportuna è il conferimento a terzi di una procura speciale ad litem per atto pubblico, con la presenza di due testimoni: procura che, essendo inerente al compimento di un’attività di amministrazione di patrimonio altrui (che non può essere oggetto di delega a terzi) richiederebbe che il suo contenuto fossedettagliato (ambasceria).

Stante il sistema del doppio binario, onde evitare che siano presentate contestualmente due istanze (presso due diversi notai ovvero presso il Giudice da un lato ed il notaio dall’altro) è consigliabile far dichiarare alla parte, ai sensi del DPR 445/2000, di non aver in corso altre richieste di autorizzazione (siano esse a mezzo notaio ovvero a mezzo giudice).

ISTRUTTORIA

Ai fini dell’istruttoria, è previsto che il notaio possa farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto.

L’unico caso di audizione obbligatoria (anche se non vincolante) è quella del legatario di specie, nel caso di autorizzazione a vendere l’oggetto di un legato di specie; e ciò in applicazione del principio secondo cui tutti i beni dell’eredità beneficiata, ivi compresi quelli oggetto del legato di specie, devono restare nel possesso dell’erede onerato della liquidazione concorsuale affinché anche quelli siano alienati per soddisfare i creditori dell’eredità. Se poi il legatario di specie dovesse vendere per proprio conto il bene oggetto di legato, egli comunque resterebbe soggetto alla azione di regresso/revocatoria dei creditori dell’eredità, legittimati a soddisfarsi sul ricavato. L’audizione è obbligatoria, ma non vincolante: il notaio deve mettere il legatario in condizione di esprimere il proprio parere, ma il notaio non è vincolato né al parere espresso né alla convocazione formale. Per Santarcangelo se il notaio riesce comunque a sentire il parere del legatario (ad esempio, questi si reca alsuo studio anche dietro una semplice telefonata), non dovrà procedere alla notificadella convocazione formale.

Se poi il convocato non si presenta, il notaio darà atto nell’autorizzazione dell’intervenuta notifica e della mancata comparizione. Allo stesso modo, se si presenta, il notaio potrà indicare sommariamente “sentito il legatario…”. Non è necessario indicare il parere espresso (non essendo vincolante).

È chiaro che il notaio acquisirà e conserverà tutta la documentazione volta a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo (ad esempio, facendosi rilasciare un parere scritto, firmato dal legatario, da esibire a futura memoria).

Ci si chiede se il notaio possa avvalersi dei poteri del Giudice tutelare di cui all’art 344 comma 2 cc (Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni); ovvero di cui all’art 492 bis cpc (facoltà di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni [o alle quali le stesse possono accedere] e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, [nel pubblico registro automobilistico] e in quelle degli enti previdenziali); ovvero di cui all’art 155 sexies disp att cpc (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

NATURA GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEL NOTAIO

È un atto formalmente giurisdizionale, perché proviene da un organo inquadrato nell’amministrazione della giustizia, ma sostanzialmente amministrativo, perché preordinato alla tutela di interessi privati, alla cui soddisfazione è collegato un interesse pubblico.

Per Santarcangelo la strada più diretta è quella di stendere l’autorizzazione in calce alla richiesta (così come il giudice la stende in calce al ricorso). Il notaio interviene in un atto di natura amministrativa, in luogo del giudice; quindi, appare logico che si esprima con gli stessi strumenti con cui si esprimerebbe il giudice, cioè con un atto avente la forma e il contenuto del decreto del giudice.

Essa non deve essere contenuta in un apposito atto pubblico: le norme di forma sono di stretta interpretazione e quindi devono essere espressamente imposte dal legislatore.

Proprio il principio della libertà di forme deve portare a ritenere che possa essere utilizzata qualsiasi forma e formulazione idonea a contenere la determinazione del notaio; l’unico limite è che non può essere contenuta nello stesso atto autorizzato, dovendo essere necessariamente antecedente ad esso.

Inapplicabilità della legge notarile

Non si applicano le norme della legge notarile che regolano la redazione dell’atto notarile, quindi:

– le date, somme e quantità possono essere scritti solo in numeri;

– non occorre indicare tutti i dati identificativi degli immobili (purché questi siano sufficientemente identificati);

– le correzioni possono essere apportate con qualunque modalità, non necessariamente per postilla;

– non dovendo essere redatta per atto pubblico, non si osserva nessuna delle formalità previste per questo:

è esente da registrazione;
è esente dal contributo unificato e dall’imposta di bollo.

Infatti le istanze di autorizzazione per ogni atto relativo alla tutela di minori e interdetti (comprese quelle dirette a ottenere un provvedimento di autorizzazione da parte del giudice tutelare o del tribunale) sono esenti dal contributo unificato e dall’imposta di bollo (art. 13, comma 1, Bol/tab, § 1).

Dubbi sono sorti ai fini della sua annotazione a Repertorio: secondo taluni la sua natura giuridica di atto NON notarile comporterebbe la sua mancata annotazione. Secondo altri (G Mattera in Il quotidiano giuridico del 9.1.2023) ai sensi dell’art 62 LN il notaio è tenuto ad annotare tutti i gli atti da lui ricevuti a Repertorio: per “atti” si intendono non solo quelli propriamente tali, ma anche le vidimazioni e le asseverazioni di perizie, oltre che i CSE (che sono provvedimenti più assimilabili alla volontaria giurisdizione). Peraltro le autorizzazioni di VG devono essere comunicate alla cancelleria del tribunale ed al PM anche ai fini “dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie. Il legislatore con la riforma del 2007 ha escluso che il notaio possa rilasciare in originale le scritture private qualora esse siano soggette a pubblicità e sarebbe pertanto non conforme al sistema consentire poi il rilascio in originale di un documento sottoposto anch’esso a pubblicità. Si conclude pertanto che sia obbligatoria l’annotazione a Repertorio e Raccolta ed il passaggio con onorario di euro 46,00.

COMUNICAZIONE ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE COMPETENTE IN RELAZIONE A CORRISPONDENTE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

Il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio deve essere comunicato (si intende a mezzo piattaforma del Processo Civile Telematico o quantomeno a mezzo Pec), a cura del notaio stesso, alla (i) cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale ed (ii) al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (comma 4). Si tratta di due uffici distinti. Ciò

* ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie (ad es. annotazione nel registro delle tutele)

* per consentire la modifica o la revoca da parte del giudice tutelare, sul modello dell’articolo 742 c.p.c. (e fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca; cfr. comma 6) ;

* per consentire il reclamo delle parti o del pubblico ministero; il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio può essere – infatti – impugnato innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.

Al fine di consentire il reclamo oltre che dal PM anche dalle parti, nel silenzio del legislatore, ci si chiede come le parti ne possano venire a conoscenza; in altri termini si rende opportuna, anche se non espressamente prevista dalla legge, una comunicazione alla parte interessata. Si potrebbe ipotizzare che in calce al provvedimento autorizzativo a firma del notaio la parte richiedente apponga una sottoscrizione per presa conoscenza ed approvazione e che la stessa sia oggetto di vera di firma da parte del notaio al fine di conseguire la data certa del dies a quo dal quale far decorrere il termine di 20 gg per il reclamo ai fini della sua definitiva efficacia.

EFFICACIA DEFINITIVA DELL’AUTORIZZAZIONE NOTARILE

E’ frutto di una fattispecie a formazione progressiva rappresentata:

Dal decorso di complessivi 20 gg dalle notificazioni e comunicazioni previste a carico del notaio (ivi compresa quella – non codificata ma implicita nel sistema – alla parte interessata): il dies a quo non si calcola ed il primo giorno utile per la stipula sarà il 21°, perché deve essere decorso il 20°;
Senza che si a stato proposto il reclamo
Se proposto reclamo, l’autorizzazione acquista efficacia dalla data della pronuncia in secondo grado
Sarebbe stato preferibile che fosse previsto anche un onere della cancelleria di notificare al notaio l’eventuale presentazione del reclamo, ma, in mancanza (avrebbe richiesto delle coperture di bilancio impreviste), sarà onere del notaio stesso documentarsi in cancelleria al decorso dei 20 gg (fatto salvo il funzionamento a regime del PCT).

RECLAMO

Giudice competente a decidere sul reclamo: si applicano le stesse regole per il provvedimento “sostitutivo”. Quindi ai sensi dell’art 739 cpc, se il provvedimento del notaio sostituisce quello di competenza del

Giudice Tutelare: il reclamo si propone con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio
Tribunale Ordinario o delle successioni: il reclamo si propone con ricorso alla corte d’appello in camera di consiglio

Legittimati al reclamo:

PM, ai sensi dell’art 740 cpc, solo nei casi in cui, secondo le regole ordinarie, sarebbe stato richiesto il suo parere.
PARTE/I in caso di rigetto

Termine per proporre il reclamo: termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del decreto al PM ed alla parte (nel caso non vi siano più parti controinteressate), ovvero dalla notificazione se è dato in confronto di più parti (es nel caso delle eredità: l’erede ed i creditori). Si ritiene che dette forme di comunicazione alla parte- nel caso di autorizzazione concessa – possano essere sostituite dalla presa d’atto di pugno della stessa con sottoscrizione autenticata dal notaio con vera di firma

Efficacia: Il reclamo, proposto nel termine di 20 gg dalla comunicazione al Tribunale (e implicitamente alla parte), ha effetto sospensivo della efficacia del provvedimento.

MODIFICA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO EX ART 742 CPC

L’autorizzazione del Notaio, come tutti i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non acquista efficacia di res iudicata ma può essere in qualunque momento successivo alla sua definitiva efficacia, modificata o revocata dall’autorità giudiziaria (non dal Notaio che l’ha emessa).

L’autorità competente alla modifica o alla revoca (nel caso di autorizzazione notarile) è la stessa che sarebbe stata competente alla emanazione dell’autorizzazione in mancanza del notaio. Quindi in linea di principio quasi sempre il Giudice Tutelare, salvi i casi di beni ereditari (Tribunale delle Successioni ex 747 cpc.) ovvero di casi specifici in cui resta ferma la competenza del tribunale delle persone, dei minori e della famiglia – nuova denominazione del Tribunale dei Minorenni – (ai sensi degli artt 252, 262, 279, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334 335 ovvero ai sensi dell’art 38 disp att cc).

Se l’autorizzazione notarile era stata impugnata in sede di reclamo dinanzi al Tribunale Ordinario, ovvero dinanzi alla Corte d’Appello, saranno dette autorità competenti alla revoca/modifica del loro provvedimento.

In ogni caso sono comunque fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca.

Se il giudice modifica o revoca l’autorizzazione del Notaio, questi è legittimato a proporre reclamo

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO INVALIDO

Si ritiene che, indipendentemente dalla autorità emittente (Giudice o notaio), valga per i provvedimenti di volontaria giurisdizione lo stesso criterio della patologia degli atti processuali (artt 156-162 cpc).

I vizi (che il legislatore denomina come di invalidità – senza declinarla nelle categorie civilistiche della nullità, annullabilità, inefficacia o inesistenza che sono state enucleate dalla dottrina) si traducono in motivi di gravame (cd principio dell’assorbimento): cioè di reclamo, revoca etc etc

Si ripropone – senza modifiche rispetto al passato – il tema della cd apparenza titolata.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Proprio in quanto il provvedimento autorizzatorio del notaio deve contenere tutti gli elementi idonei ai fini della valutabilità del reclamo lo stesso si ritiene debba essere motivato ai fini della sua necessità o utilità evidente nell’interesse dell’incapace o dei creditori ereditari.

Il notaio può autorizzare anche in maniera diversa da quanto richiesto dalle parti. Quindi, il Notaio

– non deve emettere l’autorizzazione iuxta alligata et probata;

– può autorizzare extra petita: diventa opportuno in questo caso invitare il ricorrente a presentare una nuova richiesta.

PROVVEDIMENTO NEGATIVO

Si ritiene che anche il provvedimento negativo debba essere emanato da parte del notaio e comunicato nelle forme innanzi indicate – al fine di consentire il reclamo alle parti o al PM; anche se in tal caso è plausibile che le parti si orientino per proporre una nuova istanza ad altro notaio o direttamente all’Autorità Giudiziaria; ciò perché la scelta del legislatore è stata quella di conservare un sistema di doppio binario. A tal proposito sarebbe opportuno creare un Registro su base volontaria nel quale raccogliere i provvedimenti negativi al quale possano attingere giudici e notai.

IL NOTAIO E IL PCT

Ci si interroga se la richiesta possa essere presentata direttamente al Notaio incaricato dell’atto in forma scritta (libera) e poi inoltrata al PCT direttamente dal notaio, in sede di comunicazione del proprio atto autorizzativo o di rigetto, mediante allegazione della richiesta al medesimo.

In tal modo l’iter sarebbe più semplice ed al contempo il Tribunale ed il PM avrebbero la possibilità, attraverso la lettura della richiesta (allegata all’autorizzazione del notaio) di valutarne al meglio la sussistenza dei presupposti di concedibilità.

Il notaio dovrebbe essere abilitato ad inviare il proprio provvedimento al Tribunale per il tramite del Consiglio Nazionale del Notariato che,  già per i ricorsi di volontaria giurisdizione, limitatamente ai propri iscritti è il tramite, (il PDA), cioè il fornitore di quel servizio che, ai sensi del DM 44 del 21.2.2011, art 23, consente ai Notai di connettersi al portale di giustizia; la Consolle Notaio, è il software, l’interfaccia che consente al Notaio, a mezzo del Punto di Accesso (PDA) Consiglio Nazionale del Notariato, di dialogare con il sistema digitale di Giustizia: tale PDA è già operativo per depositare, tra l’altro, presso le Cancellerie di ogni Tribunale tutti gli atti immediatamente connessi alla Giurisdizione Volontaria (Ricorsi, Istanze, depositi di copie di atti richiesti dalla legge) e procedere alla consultazione dei relativi fascicoli.

Il Notaio accede a tale Consolle a volte con la qualifica “Notai/Ufficiali”, a volte con “Notaio Art 1 LN” altre con quella di “Delegato” (ad es per le procedure esecutive).

L’accesso al fascicolo della procedura: sarebbe opportuno consentire al notaio di accedere al fascicolo della procedura ove già aperta (si pensi all’ADS o all’interdizione o all’inabilitazione) per poter analizzare i documenti pregressi.

Una volta abilitato ad inviare il provvedimento al PCT vi dovrebbe essere una data certa ed un numero di protocollo che attesti la corretta acquisizione del provvedimento nel fascicolo del PCT onde poter far decorrere il termine di 20 gg per il reclamo.

La comunicazione al Tribunale ed al PM deve poter essere resa unitaria: nel senso che onere del notaio dovrebbe essere la comunicazione al Tribunale che d’ufficio dovrebbe poter trasmettere il provvedimento al PM così come oggi già accade per i provvedimenti ove sia richiesto il suo parere. D’altronde Consolle Notaio non consente di accedere alla Procura della Repubblica.

Il decorso dei 20 gg senza reclamo devono poter essere attestati da parte della Cancelleria con un certificato assimilabile a quello di mancata opposizione dei creditori in occasione dei procedimenti di fusione e scissione.

Infine ci si chiede come possa il notaio verificare che la parte abbia assolto il pagamento del Bollo e dei Diritti Unificati, soprattutto nel caso in cui siano stati assolti dalla parte direttamente mediante Pago PA.

DOPPIO BINARIO

Merita infatti osservare che la nuova disposizione non esclude la competenza giurisdizionale in ordine al rilascio di tutte le altre autorizzazioni: si viene di fatto a creare un doppio binario, talchè l’interessato potrà alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice.

COSA NON PUO’AUTORIZZARE IL NOTAIO

1) PROVVISORIA ESECUTIVITA’

Non è consentito al notaio concedere la provvisoria esecutività del provvedimento (che potrà invece essere ottenuta solo rivolgendosi all’ autorità giudiziaria; a tal proposito si noti che l’art 741 2° comma cpc pare essere stato implicitamente abrogato dall’art 473 ter cpc novellato secondo cui «I provvedimenti di cui agli articoli…., nonché i decreti del giudice tutelare … sono immediatamente esecutivi»).

2) ATTI SOTTRATTI ALLA COMPETENZA AUTORIZZATORIA DEL NOTAIO

Restano in ogni caso riservate all’autorità giudiziaria, in ragione della particolare loro delicatezza, le autorizzazioni relative al

promuovere, al rinunciare, al transigere o compromettere in arbitri giudizi(Pertanto se non vi è un giudizio già instaurato il limite non opera: si pensi alla clausola compromissoria contenuta in un atto negoziale ovvero ad una transazione volta a prevenire una lite);
alla continuazione dell’impresa commerciale; in relazione a quest’ultima si ricorda che la competenza del giudice è stata concentrata nel Giudice Tutelaree sottratta al Tribunale ordinario in composizione collegiale. Trattandosi (l’art 21 comma 7) di norma eccezionale e di stretta interpretazione tutto ciò che non rientra nella lettera della stessa potrebbe rientrare nel perimetro autorizzativo del notaio: si pensi alla costituzione ex novo di una società da parte di incapace che assuma la qualità di socio a responsabilità limitata (accomandante di sas o socio di srl o spa): in tal caso si tratterà di atto di straordinaria amministrazione a titolo di investimento di capitali o di beni (a seconda della natura del bene conferito) quindi rientrante nel perimetro autorizzativo del notaio.

IN SINTESI

NELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL NOTAIO

Non rientrano i provvedimenti con cui si autorizzano:

– gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente a venderli, alienarli, ipotecarli (art.54 c.c.);

– il coniuge a compiere atti sui beni della comunione legale, quando l’altro coniuge rifiuti (art.181 c.c.) o sia impedito (art. 182 c.c.) a prestare il suo consenso;

– i coniugi a disporre dei beni costituiti in fondo patrimoniale (art. 169 c.c.);

– la prosecuzione nell’esercizio dell’impresa da parte del minore soggetto alla responsabilità genitoriale (art. 320, comma 3, c.c.) o a tutela (art. 371, comma 2, c.c.), del minore emancipato (art. 397 c.c.) dell’interdetto e dell’inabilitato (art. 424, comma 1, c.c.);

La promozione, la rinunzia, la transazione e il compromesso in arbitri di giudizi da parte del minore soggetto alla responsabilità genitoriale o a tutela, del minore emancipato dell’interdetto e dell’inabilitato; se ne dovrebbe dedurre, quindi, che la sottoscrizione di un atto contenente una clausola compromissoria o di una transazione volta a prevenire una lite non ancora insorta rientrino nel perimetro autorizzativo del notaio, poiché non riguardano ipotesi in cui siano in corso “giudizi”.

Vi rientrano tutte le autorizzazioni che riguardano:

– beni ereditari (art. 747 c.p.c.), quindi non solo gli incapaci (in quanto eredi beneficiati), ma anche il chiamato, l’erede beneficiario, l’esecutore testamentario, l’istituito con fidecommesso a vendere beni mobili ereditari (art. 747 c.p.c.).

– il compimento di atti di straordinaria amministrazione del minore soggetto a potestà (art.320: c.c.), dell’incapace soggetto a tutela (art. 374 c.c.), del minore emancipato (art. 394 c.c.) e quindi dell’interdetto e dell’inabilitato, ivi compresa la transazione volta a prevenire – non a comporre – una lite;

– il curatore dell’eredità giacente a compiere atti di straordinaria amministrazione (art. 782 c.p.c.);

– il chiamato all’eredità a compiere gli atti previsti dall’art. 460 c.c. (art. 747 c.p.c.).

QUID IURIS PER LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE?

Non è stato modificato l’art 320 c.c. nella parte in cui recita” Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore”

Si faccia il seguente esempio: Divisione dei beni in comune tra il minore ed i genitori e nomina del curatore speciale

Se la divisione è solo tra i fratelli, essi possono essere rappresentati dai genitori, non ricorrendo alcun conflitto di interessi.

Se la divisione vede tra i comunisti anche uno dei due genitori, la potestà si concentra automaticamente sull’altro genitore, che non è comproprietario.

Se invece entrambi i genitori sono comproprietari, sorge la necessità di nominare un curatore speciale.

Lo stesso problema si pone nel caso in cui il minore acquisti l’immobile, con denaro del genitore: si pensi all’ipotesi di donazione indiretta dell’immobile, con conseguente necessità del curatore speciale (se si ipotizza il conflitto di interessi sia del genitore donante sia del genitore non donante).

Ci si sta interrogando in dottrina sul se al notaio competa, oltre al rilascio della autorizzazione, anche il potere (contestuale) di nomina del curatore speciale, ove si riscontri la necessità di procedervi in funzione della stipula dell’atto autorizzando.

La discussione, in definitiva, ripercorre le tracce di quella – ante riforma – sul se, in presenza di un conflitto di interessi, occorressero due distinti provvedimenti (uno di nomina del curatore speciale ed uno, diverso ed ulteriore, di autorizzazione ad negotia, previa valutazione della presentazione della relativa istanza da parte (ed a discrezione) del curatore speciale nominato. La dottrina preferibile (Iannuzzi e Santarcangelo), ma anche una consolidata prassi notarile, hanno ritenuto sufficiente un unico provvedimento con cui il Giudice Tutelare, previa valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interessi, nominava il curatore speciale, contestualmente autorizzandolo al compimento dell’atto richiesto.

Milita a favore del principio di assorbimento della nomina con l’autorizzazione anche la lettera dell’art 321 cc. Secondo la quale “ in caso di rifiuto o impedimento dei genitori, il giudice nomina «al figlio un curatore speciale, autorizzandolo al compimento di tali atti”.

Alle considerazioni di economia dei mezzi processuali che si facevano all’epoca, si aggiungono le esigenze di deflazione del processo civile che sono alla base del PNRR e della Riforma Cartabia; obbligare la parte a chiedere in autonomia (o anche a mezzo del notaio rogante) prima la nomina al Giudice del curatore speciale, per poi far sottoscrivere a quest’ultimo l’istanza al notaio rogante volta a chiedere l’autorizzazione, sarebbe una complicazione baroccheggiante e priva di reale motivazione giuridica. E’ vero che il curatore speciale potrebbe ritenere, a differenza dei genitori o del tutore, non essere opportuna la stipula dell’atto, ma ciò non toglie che gli resterebbe pur sempre la possibilità del reclamo nei 20 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione ad opera del notaio.

E’ evidente che il notaio non possa, tout court, nominare qualsiasi curatore speciale, ma potrà ben procedere a detta nomina se ed in quanto strettamente correlata, funzionale e prodromica alla stipula dell’atto di cui sia incaricato.

In conclusione, immaginare di negare al notaio il potere di nominare il curatore speciale, equivarrebbe davvero a mortificare la portata deflattiva della Riforma Cartabia il cui leit motif, quanto alla volontaria giurisdizione, si ritiene essere stato, esemplificativamente “Ciò che può fare il giudice, in ambito autorizzativo di atti rogati da notai, ora può fare anche il notaio: lì dove il legislatore ha voluto espressamente escludere detta traslazione di poteri, lo ha testualmente detto.

QUID IURIS PER IL REIMPIEGO?

E’ inoltre previsto che, ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determini le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo (comma 3).

Secondo una tesi restrittiva: da superare

Poiché la legge dice che “Se per la stipula di un atto viene riscosso un corrispettivo, il notaio determina le cautele necessarie per il reimpiego” sembra desumersi che

– esula dalle attribuzioni del Notaio disporre il reimpiego delle somme incassate;

– rientra invece negli obblighi del Notaio non lasciare quelle somme nella disponibilità delle parti (id est, disporre un deposito del ricavato su un conto, gravato da “vincolo”) e poi consentirne il reimpiego solo dietro autorizzazione del giudice(tutelare).

Secondo la tesi estensiva preferibile (in tal senso Luca Buffoni addetto all’ufficio legislativo del Ministero di Giustizia e Santarcangelo): il Notaio ha una competenza piena ad autorizzare la riscossione dei capitali – quando conseguente ad un proprio atto –  ed è libero di stabilire i termini del reimpiego purché ispirato a determinati canoni prudenziali: nella mens legis, in altri termini, si è ragionato nel senso che ciò che può autorizzare il giudice, possa autorizzare anche il notaio, sempre se collegato ad un atto da stipularsi.

Quali le modalità che il notaio avrà a disposizione? Potrebbero applicarsi in via analogica le prescrizioni dell’art 372 cc che fornisce al Giudice Tutelare la facoltà di autorizzare l’investimento alternativamente in:

Titoli di Stato o garantiti dallo Stato
Acquisto di immobili posti in Italia
Mutui garantiti da idonea ipoteca su beni in Italia
Depositi fruttiferi presso le Casse Postali o altre Casse di risparmio
(Sentito il tutore e protutore), il deposito può essere autorizzato anche presso altri Istituti di Credito
Qualsiasi altro diverso investimento se sussistono “motivi particolari”

Si proceda ad esaminare le singole ipotesi codicistiche per categorie di incapaci.

1) Nel caso di minori in potestate, l’art 320 cc prescrive che i capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del GT il quale ne determina l’impiego. Se l’impiego si traduce in un atto notarile (es acquisto della casa con danaro legato dal de cuius al minore), allora il notaio sarà legittimato ad autorizzare l’atto e, quindi, implicitamente la riscossione del capitale. Se però il reimpiego della somma da riscuotere non coinvolge un atto notarile, il potere di autorizzare la riscossione e dettare l’impiego resta di competenza esclusiva del GT .

Nel caso, invece, in cui si chieda l’autorizzazione alla vendita di un immobile del minore, senza nulla precisare in ordine alle modalità in cui i genitori pensano di provvedere al reimpiego, in tal caso il Notaio nell’autorizzare la vendita è sufficiente indichi le cautele per il reimpiego: ad es la costituzione di un deposito vincolato sulle somme che si ricavano dalla vendita, da reimpiegare secondo una delle modalità del 372 cc.

L’art. 372 c.c. dispone infatti che “i capitali del minore, previa autorizzazione del G.T., devono essere investiti: ….” alternativamente secondo le seguenti ipotesi:

Titoli di Stato o garantiti dallo Stato
Acquisto di immobili posti in Italia
Mutui garantiti da idonea ipoteca su beni in Italia
Depositi fruttiferi presso le Casse Postali o altre Casse di risparmio
Sentito il tutore e protutore, il deposito può essere autorizzato anche presso altri Istituti di Credito
Qualsiasi altro diverso investimento se sussistono “motivi particolari”

2) Nel caso di minore emancipato (o di inabilitato) ai sensi dell’art 394 cc:

– questi può riscuotere solo con l’assistenza del curatore,

– ma spetta solo a lui decidere sull’investimento a condizione che si tratti di un idoneo impiego.

Quindi, il Notaio potrà autorizzare l’acquisto dell’immobile con utilizzo del denaro del minore emancipato o dell’inabilitato (è chiaro che il Notaio non autorizza l’investimento, ma l’acquisto dell’immobile scelto dal minore emancipato con l’utilizzo delle sue somme) ovvero la vendita dell’immobile indicando le sole le cautele per il reimpiego: ad es la costituzione di un deposito vincolato sulle somme che si ricavano dalla vendita, in modo che l’emancipato o l’inabilitato non ne dispongano liberamente, ma secondo il loro prudente apprezzamento nel rispetto delle cautele poste nel loro interesse e con l’assistenza del curatore.

3) Nel caso della amministrazione di sostegno è opportuno verificare il contenuto del decreto di nomina. Se esso:

– stabilisce, ad esempio, che le disponibilità dell’amministrato siano investite in un certo modo: in tal caso, andranno seguite quelle direttive;

– nulla dice: in tal caso, l’amministratore di sostegno è libero di adottare qualunque decisione (salvo che il decreto non abbia imposto di sentire l’amministrato). Ma anche in caso di diniego dell’amministrato, se sussistono le condizioni, il Notaio può egualmente autorizzare le modalità di reimpiego proposte dall’ADS nella propria istanza;

– fa rinvio alle norme in materia di tutela si applica il comb disp degli artt 372, 374 e 376 c.c. (si veda infra)

4)Nel caso di minore soggetto a tutela (o di amministrazione di sostegno cui sia applicabile la normativa di cui al 374 cc).

L’art 374 c.c. dispone che il tutore non può riscuotere capitali senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

L’art 376 cc è mutato nel seguente modo: “Nell’autorizzare la vendita di beni, il Giudice Tutelare (non più il Tribunale) determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo”; è stato abrogato l’ultimo comma che disponeva “Quando nel dare l’autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare».

Se è vero che ciò che può fare il Giudice fa il notaio, se ne può dedurre che se il notaio deve stipulare una vendita di bene di un minore sotto tutela o di un soggetto ad ADS potrà (come può in alternativa il GT) autorizzare la vendita, fissarne il prezzo minimo e disporre il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo (scegliendo tra le opzioni di cui all’art 372 cc).

L’art. 372 c.c. dispone infatti che “i capitali del minore, previa autorizzazione del G.T., devono essere investiti: ….” alternativamente secondo le seguenti ipotesi:

Titoli di Stato o garantiti dallo Stato
Acquisto di immobili posti in Italia
Mutui garantiti da idonea ipoteca su beni in Italia
Depositi fruttiferi presso le Casse Postali o altre Casse di risparmio
Sentito il tutore e protutore, il deposito può essere autorizzato anche presso altri Istituti di Credito
Qualsiasi altro diverso investimento se sussistono “motivi particolari”

ESEMPIO DI TECNICA REDAZIONALE

La struttura della richiesta e dell’autorizzazione sono identiche a quelle attuali (si chiama ricorso quello presentato al Tribunale; richiesta quella presentata al Notaio).

L’unico elemento in difetto del quale conduce all’inesistenza della richiesta, è rappresentato dalla sottoscrizione della parte, cioè del ricorrente o del difensore

“AL NOTAIO ROMOLO ROMANI CON SEDE IN *, INCARICATO DELLA STIPULA DELL’ATTO DI CUI ALLA PRESENTE RICHIESTA”

Richiesta formulata dalla parte

“… Tizio e Tizia … residenti in …, nella qualità di genitori esercenti la responsabilitàgenitoriale sul figlio minore Tizietto (generalità complete) anch’egli residente in … ove è fissata la residenza della famiglia”

Richiesta formulata da avvocato

Il sottoscritto avvocato …..con studio in …. (numero di fax e indirizzo pec..)

In nome e per conto dei signori … Tizio e Tizia … residenti in …, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Tizietto (generalità complete) anch’egli residente in … ove è fissata la residenza della famiglia

Alla presente richiesta legittimato in virtù di procura alle liti ex art 81 cpc

espongono (espone) quanto segue

dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di non aver in corso altre richieste di autorizzazione (siano esse a mezzo notaio ovvero a mezzo giudice).

Chiedono (chiede)

che codesto Spettabile Notaio, in quanto incaricato della stipula dell’atto in oggetto, come da lettera di incarico che si allega sub “*”, autorizzi Tizietto, a mezzo dei legali rappresentanti, all’acquisto/vendita del predetto immobile alle condizioni sopra precisate, e quindi ad un prezzo non superiore/inferiore ad  Euro

Eleggono domicilio ai fini di qualsiasi comunicazione presso lo studio

del notaio incaricato della stipula dell’atto

(ovvero)

presso lo studio dell’avvocato istante

Si produce:

– perizia giurata di stima (asseverata anche dallo stesso notaio incaricato dell’atto)

– lettera di incarico al Notaio

Autorizzazione

“Io sottoscritto, Notaio Valentina Rubertelli con studio in Reggio Emilia in Galleria Cavour 5, incaricato della stipula dell’atto di cui infra ai sensi dell’art 1 della LN e legittimato in virtù dell’art 21 del DLgs 10 ottobre 2022 n. 149

– vista la richiesta presentata in data … (e che si allega al presente atto sub “A”);

– effettuata l’istruttoria di cui all’art 21 co 2 del DLgs 149/2022;

– visto l’art. 320 cc (ovvero 374 cc ovvero 376 cc ovvero 394 cc ovvero 747 cpc)

***

– (eventuale se vendita di bene ereditario)

– rilevato che …. ha accettato con beneficio di inventario

– che è stata redatto l’inventario con atto …

– (eventuale se vendita di bene oggetto di legato) sentito il legatario ai sensi dell’art 747 quarto comma cpc

***

– vista la perizia redatta dal tecnico … in data …e che trovasi allegata sub “* alla richiesta;

– rilevato che il prezzo di acquisto/vendita è congruo rispetto al valore di perizia;

– ritenuta l’utilità evidente dell’atto in oggetto in considerazione del fatto che:

ACQUISTO: il prezzo richiesto è favorevole; il bene immobile è suscettibile di futura costante rivalutazione nel tempo, essendo collocato in una zona completamente urbanizzata dotata di tutti i servizi primari e di grande interesse commerciale; le somme impiegate nell’acquisto sono destinate a fruttare adeguatamente, considerato lo scarso rendimento degli investimenti bancari allo stato;

VENDITA: il prezzo offerto è favorevole anche in considerazione delle caratteristiche, dello stato di manutenzione, della tipologia del bene e tenuto conto delle condizioni del mercato destinato a deprezzarsi; il richiedente ha una situazione debitoria piuttosto preoccupante che impedisce di far fronte al pagamento delle spese condominiali; il bene risulta in comproprietà indivisa, motivo per il quale non è direttamente utilizzabile dallo stesso;

AUTORIZZA

i ricorrenti quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale su

1) all’acquisto/vendita dell’immobile meglio descritto nella allegata richiesta alle condizioni sopra precisate, e quindi ad un prezzo non superiore/inferiore ad  Euro

2) ad intervenire nel relativo atto a stipularsi convenendo tutte le clausole di rito, rilasciando quietanza e se del caso rinunziando all’ipoteca legale;

3) il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di * a trascrivere il relativo atto di compravendita esonerandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo;

4) Se vendita con riscossione di prezzo: la riscossione del relativo prezzo come detto di Euro…..disponendo quale opportuna cautela per il reimpiego che lo stesso sia versato sul conto corrente intestato al minore…. ed investito in Titoli di Stato ovveroin Depositi Fruttiferi presso Poste italiane ovvero altro...

E PROVVEDERÀ A COMUNICARE

detto provvedimento alla parte istante presso il suo domicilio elettivo (se del caso del notaio), alla Cancelleria del Tribunale, nonché al PM competenti per territorio e materia.

Luogo, data e firma del Notaio

Firma della parte (es legale rappresentante del minore o incapace) per presa d’atto

Vera di firma del notaio (da quel giorno inizia a decorrere il termine di 20 gg per il reclamo della parte)

Comunicazione alla Cancelleria del Tribunale ed al PM (Timbro o Pec di riscontro o in prospettiva PCT)

Nel rogito si darà atto che l’autorizzazione allegata è divenuta efficace essendo decorsi i 20 gg dalla sua comunicazione senza che né le parti né il PM abbiano proposto reclamo (come da dichiarazione giurata ai sensi del DPR 445/2000 resa dalla parte interessata ovvero certificato della cancelleria di mancato reclamo).

Rigetto

“Io sottoscritto, Notaio Valentina Rubertelli con studio in Reggio Emilia in Galleria Cavour 5, incaricato della stipula dell’atto di cui infra ai sensi dell’art 1 della LN e legittimato in virtù dell’art 21 del DLgs 10 ottobre 2022 n. 149

– vista la richiesta presentata in data … (e che si allega al presente atto sub “A”;

– effettuata l’istruttoria di cui all’art 21 co 2 del DLgs 149/2022;

– visto l’art. 320 cc (ovvero 374 cc ovvero 376 cc ovvero 394 cc ovvero 747 cpc)

***

(eventuale se vendita di bene ereditario)

– rilevato che …. ha accettato con beneficio di inventario

– che è stato redatto l’inventario con atto …

– (eventuale se vendita di bene oggetto di legato) sentito il legatario ai sensi dell’art 747 quarto comma cpc

***

– vista la perizia redatta dal tecnico … in data …e che trovasi allegata sub “* alla richiesta;

Operazione nell’interesse di minore sotto tutela

– considerato che il potere di amministrazione del tutore è quello di compiere ogni attività, giuridica e materiale, necessaria per il buon governo del patrimonio dell’incapace, per la sua conservazione, il suo miglioramento e razionale sfruttamento;

– considerato che l’amministrazione del tutore ha funzione conservativa, in quanto è diretta a mantenere inalterata la potenzialità economica del patrimonio, affinché questo sia riconsegnato integro agli aventi diritto una volta cessato l’ufficio;

– considerato che nella specie l’operazione negoziale prospettata non si ritiene utile conveniente per il patrimonio dell’interdetto/minore, atteso che il denaro investito sarebbe sostituito da un bene non fruttifero che non assicurerebbe al minore nessun rendimento;

Operazione nell’interesse di un minore in potestate

visto che nel caso di specie si chiede di impiegare il denaro del minore (investito in un libretto di deposito a risparmio presso un istituto bancario) per l’acquisto di…;
considerato che nel valutare la convenienza dell’operazione occorre accertare la necessità o utilità evidente della stessa;
che a tal riguardo possono ritenersi necessari gli atti senza i quali il patrimonio del minore si impoverirebbe e di utilità evidente quelli che determinerebbero un sicuro incremento del detto patrimonio, con rischio limitato;
che nella specie, l’operazione proposta appare pregiudizievole per il patrimonio del minore atteso che il denaro investito sarebbe sostituito da un bene non fruttifero che non assicurerebbe al minore nessun rendimento;

RIGETTA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

E PROVVEDERÀ A COMUNICARE

detto provvedimento alla parte istante presso il suo domicilio elettivo (se del caso del notaio), alla Cancelleria del Tribunale, nonché al PM competenti per territorio e materia.

Luogo, data e firma del Notaio

Firma della parte (es legale rappresentante del minore o incapace) per presa d’atto

Vera di firma del notaio (da quel giorno inizia a decorrere il termine di 20 gg per il reclamo della parte)

Comunicazione alla Cancelleria del Tribunale ed al PM (Timbro o Pec di riscontro)

VOLONTARIA GIURISDIZIONE E DIP Studio CNN 7-2007/A

Ai sensi dell’art 65 della L 218/95 non vi è più bisogno di un procedimento di delibazione ai fini del riconoscimento automatico della efficacia di un provvedimento di VG straniero a condizione che

Siano stati assunti dall’autorità dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto
Non siano contrari all’ordine pubblico
Siano stati rispettati i diritti essenziali alla difesa

I criteri di collegamento:

Estensione della giurisdizione del giudice italiano tutte le volte in cui il soggetto interessato al processo sia alternativamente

Cittadino italiano
Straniero ma residente in Italia

Nel caso specifico dei MINORI occorre distinguere se si tratta di minori di cittadinanza europea o extra-europea.

Se extraeuropea:  

Nei rapporti tra genitori e figli l’art 36 della legge 218/95 statuisce che “ Irapporti personali, patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio

Infine l’art 42 della legge 218/95 conclude per tre criteri residuali ai fini della applicazione della giurisdizione italiana

Cittadinanza italiana del soggetto titolare della situazione che necessita il provvedimento
Residenza del soggetto in Italia
Inerenza del provvedimento richiesto a fatti e situazioni ai quali sia applicabile la legge italiana.

Se europea: dal 1° marzo 2005 è entrato in vigore il regolamento UE 2201/2003 (che si applica a tutti gli Stati dell’Unione eccezion fatta per la Danimarca) che assume come criterio di collegamento il luogo di residenza abituale del minore.

Dal comb disposto degli artt 8 e 12 del Regolamento 2201/2003 si può concludere che in caso di MINORE CITTADINO ITALIANO abitualmente residente in uno Stato

* di APPLICAZIONE/MANCATA applicazione del Reg UE 2201/2003 l’autorità competente è alternativamente:

Quella dello Stato membro di residenza del minore
Quella dell’ultima residenza del minore in Italia
Quella del Console Italiano nella cui circoscrizione è residente il minore

Nel caso specifico degli ADULTI INCAPACI occorre applicare il comb disp degli artt 43 e 44 dalle legge 21/1995 con l’art 5 della Convenzione dell’Aia del 2000 “Della protezione internazionale degli adulti”. Alla luce di una lettura sistematica delle norme in questione si evince che competente

In via generale è l’autorità del luogo di residenza abituale dell’adulto incapace
In via residuale è l’autorità italiana solo se ed in quanto ricorrono ragioni di provvisorietà o urgenza (ragioni che coincidono con il fatto che la persona incapace o il bene facente parte del patrimonio dell’incapace si trovino in Italia).

CASE STUDY

Successione transnazionale ed erede incapace

(Risposta a quesito internazionale n. 98-2021/A. PORTOGALLO – PROTEZIONE DI MINORI – accettazione di eredità devoluta a minore e vendita di bene ereditario, est. Boggiali, in CNN Notizie dell’8 giugno 2022+ Quesito n. 190-2022/A)

Si faccia la seguente ipotesi

Di un defunto che abbia ultima residenza in Italia morto nel 2022:
Di un erede minore residente abitualmente in Portogallo
Di un immobile ereditario da vendere in Italia.

Occorre individuare

La legge applicabile alla successione: alla luce del Reg UE 650/2012 sarà quella italiana stante l’ultima residenza del defunto in Italia; il minore sarà tenuto, quindi, ai sensi del 484 cc, ad accettare con beneficio di inventario previa autorizzazione del Tribunale delle “successioni” ex art 747 cpc (avendo riguardo agli interessi dei creditori della successione);
L’autorità competente a stabilire le misure di protezione per gli atti di disposizione dei minori: ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961 è quella indicata dalla legge dello Stato di residenza del minore (Portogallo)
Anche alla luce del Regolamento UE 2019/1111 i provvedimenti di protezione del minore legati alla amministrazione, alla conservazione ed all’alienazione dei suoi beni, sono emanati dall’autorità dello Stato di residenza del minore, anche in deroga alla Convenzione dell’Aja;
In questo caso le autorità competenti sia in applicazione della Convenzione dell’Aja del 1961 sia del Reg UE 2019/1111 coincidono con quelle del Portogallo (luogo di residenza del minore).
Altro è la individuazione di quella che è l’autorità competente alla emanazione del provvedimento autorizzativo, altro è la individuazione della legge applicabile per la emanazione del provvedimento: detta legge applicabile resta determinata secondo le Convenzioni dell’Aja del 1961 e del 1996 che non sono derogate Reg UE 2019/1111, e coincide con la legge dello Stato diresidenza abituale del minore (quindi quella portoghese).
In base alla normativa portoghese il minore per accettare l’eredità (in questo caso con beneficio di inventario, come richiesto dalla legge italiana) non necessita dell’autorizzazione del giudice.
L’atto di accettazione dell’eredità dovrebbe trovare disciplina:
o Quanto alla forma nel Reg UE 650/2012 che all’art 28, per motivi di semplificazione, consente di applicare indifferentemente la legge dello Stato che regola la successione o quella dello Stato dove viene ricevuto l’atto (nel nostro esempio sia quella della legge italiana sia quella della legge portoghese)
o Quanto al contenuto dell’atto si applica in ogni caso la legge dello Stato di apertura della successione (quindi quella italiana).

Il notaio italiano potrà quindi ricevere un atto di accettazione con beneficio di inventario, anche se riguardante un minore residente in Portogallo, secondo le forme ed i contenuti della legge italiana, ma senza la preventiva autorizzazione del giudice portoghese per quanto innanzi detto.

Se il minore deve alienare il bene ereditario avrebbe astrattamente bisogno dell’autorizzazione del giudice portoghese (in quanto autorità competente alla protezione dei suoi interessi).

Ma qui, trattandosi di bene ereditario occorre incrociare questa regola (discendente dall’art 42 della legge 218/1995 con la Convenzione dell’Aja del 1961) con la novità del Reg UE 2019/1111 che all’art 16.3, limitatamente ai procedimenti successoriche coinvolgano minori di età, per motivi di semplificazione, consente alternativamente di rivolgersi – come autorità competente all’emanazione dell’autorizzazione nell’interesse del minore

(i) sia a quella dello Stato che disciplina la successione (nel nostro caso l’Italia)
(ii) sia, a scelta, a quella dello Stato deputato alla tutela del soggetto minore di età (in questo caso il Portogallo dove egli risiede).

Ne consegue che l’autorizzazione del Tribunale ex 747 cpc – come autorità competente in base alla tutela degli interessi della successione (cioè dei creditori ereditari) potrebbe essere sufficiente e idonea ad assorbire quella dello stato portoghese (chiamata normalmente a tutelare gli interessi del minore).

La semplificazione di cui al Reg 2019/1111 opera sia per gli atti di disposizione di beni ereditari di competenza dei minori, sia per gli atti di accettazione e rinunzia all’eredità

Se il chiamato all’eredità fosse un Adulto incapace (es maggiorenne residente in Portogallo e interdetto), in tal caso non troverebbe applicazione la disciplina semplificativa del Reg UE 2019/1111 e resterebbe fermo il Giudice Portoghese come autorità deputata alla tutela dei suoi interessi. Agli adulti incapaci, infatti, occorre applicare il comb disp degli artt 43 e 44 dalle legge 21/1995 con l’art 5 della Convenzione dell’Aia del 2000 “Della protezione internazionale degli adulti”. Alla luce di una lettura sistematica delle norme in questione si evince che:

Competente in via generale è l’autorità del luogo di residenza abituale dell’adulto incapace; in tale ultimo caso dovrebbe essere richiesta al tribunale delle successioni ex art 747 cpc l’autorizzazione alla vendita del bene e il parere del GT dovrebbe essere sostituito dalla autorizzazione del giudice portoghese (che guarderebbe alla tutela degli interessi dell’incapace)

In via residuale è competente l’autorità italiana solo se ed in quanto ricorrono ragioni di provvisorietà o urgenza (ragioni che potrebbero coinciderecon il fatto che la persona incapace o il bene facente parte del patrimonio dell’incapace si trovino in Italia).

Si tenga infine presente che in tutti i casi in cui sia necessario utilizzare un provvedimento giurisdizionale emanato in uno Stato membro, è stata soppressa la procedura di delibazione/exequatur  ai sensi degli artt 30 e 34 del Reg 2019/1111, per cui lo stesso è riconosciuto o esecutivo in ogni stato membro, senza necessità di exequatur, ma unicamente mediante la presentazione della copia della decisione e del certificato rilasciato dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine, utilizzando i moduli standard allegati al Reg 2019/1111.

Dal 1° marzo 2023, tutte le volte in cui la legge applicabile alla successione, nonché l’autorità competente alla tutela degli interessi dei minori coincidono con quella italiana, allora il notaio potrà egli stesso autorizzare l’atto (parallelamente al giudice)ai sensi del neo introdotto art 21 del DLgs  10 ottobre 2022, n. 149.

In tutti gli altri casi (bene non ereditario o adulto vulnerabile) si dovrà seguire l’iter giurisdizionale ordinario (Autorizzazione del Tribunale ex 747 cpc e parere – sotto forma di autorizzazione – del giudice straniero recepito senza exequatur).

***Si precisa che alcuni passi di questo commento sono tratti dal Documento di Sintesi del Tavolo Tecnico del Notariato istituito presso il Ministero della Giustizia con D.M. 29 aprile 2022 (e prorogato con D.C.G. del 19 settembre 2022).  Sono stati consultati anche: Romina Gambardella (Studio notaio Vincenzo Pappa Monteforte) “La nuova Volontaria Giurisdizione notarile prevista dalla Riforma Cartabia” in “Il Quotidiano Giuridico” del 24.10.2022; Fabio Tierno, Riforma della Volontaria Giurisdizione: Prima Lettura Scritto da Redazione Federnotizie il 10 Ottobre 2022; Giovanni SANTARCANGELO, Riforma della Volontaria Giurisdizione, Quaderno edito da Federnotizie; Raffaele PICARO “La devoluzione ai notai delle autorizzazioni ad negotia”.

COMMENTO SOTTO IL PROFILO DELLA OPPORTUNITA’ POLITICADEL TRASFERIMENTO AL NOTAIO DELLE FUNZIONI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Pag 99 RELAZIONE LUISO: “A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potrebbero essere attribuite ai notai ……(omissis) ovvero  le autorizzazioni ad negotia o a stare in giudizio.”

TERZIETA’ ED IMPARZIALITA’: il notaio ha nel proprio DNA la duplice anima di pubblico ufficiale che svolge la pubblica funzione a lui delegata da parte dello Stato in chiave sussidiaria organizzando l’attività come libero professionista: il munus publicum lo rende terzo ed imparziale (non a caso è definito giudice del contratto per la sua funzione di prevenzione del contenzioso).

E’ nell’interesse del notaio non violare norme di legge (indipendentemente da quali) in quanto è passibile di sanzione ai sensi dell’art 28 LN che, qualora inflitta oltre due volte, in occasione della terza determina la destituzione.

In altri termini la nostra professione ha in sé già i necessari anticorpi per combattere eventuali modalità non conformi a legge di suo esercizio, anticorpi che sono propri della responsabilità disciplinare, civile e penale.

Pertanto non vi sarebbe il rischio del FORUM SHOPPING

ORGANIZZAZIONE SIMILE A QUELLA DEI GIUDICI: se solo si pensi alle modalità di accesso attraverso concorso gestito dal Ministero di Giustizia, con una pianta organica capillarmente distribuita sul territorio al fine di garantirne il presidio a tutela dell’interesse pubblicistico a che la tutela delle parti sia ex ante sia ex post sia sempre garantita.

SI OTTIENE UNA VERA DEFLAZIONE DEGLI UFFICI DEL PROCESSO E DELLE CANCELLERIE

IL NOTAIO E’ IN GRADO DI VALUTARE GLI INTERESSI IN GIOCO SOTTO IL PROFILO ANCHE DELLA OPPORTUNITA’:

1)Legalità formale e sostanziale dell’atto

2)Correttezza della sua valutazione patrimoniale (avvalendosi di un perito che rediga una relazione di stima e disponendo l’eventuale reimpiego in Titoli di Stato)

3)Il notaio è in grado di svolgere non solo il controllo di legalità dell’atto ma anche un vaglio di generica opportunità dell’operazione. Infatti

a.Mentre il giudice effettua detto controllo sulla base del documento (ricorso) che gli predispone il notaio e che (esso Notaio) argomenta per dimostrargli documentalmente la necessità o l’utilità evidente della operazione; il notaio, al contrario, non valuta solo documenti, ma vede e parla con le parti (i genitori o i legali rappresentanti del soggetto fragile) e quindi più di altri è in grado di conoscerne il contesto familiare

b.Il notaio, de iure condito, anche in presenza del rilascio di una autorizzazione da parte del Giudice, risponde della eventuale incompetenza dello stesso ai sensi dell’art 54 del regolamento notarile

c.Il notaio per costante giurisprudenza (si veda raccolta in calce) è tenuto anche alla prestazione del dovere di informazione e consiglio nei confronti della parte, fino a spingersi al dovere di dissuaderla ove l’atto sia sconsigliabile avuto riguardo sia all’interesse delle parti stesse, sia agli interessi di terzi (es tutela della par condicio creditorum) Cass. 7185/2022 . Invero

i.la responsabilità del notaio non si limita all’alternativa tra atto lecito (che ha l’obbligo di rogare) e atto illegittimo (che ha il divieto di rogare), ma si estende – in base ai canoni generali di buona fede e alla peculiare funzione allo stesso riconosciuta dall’ordinamento – alla tutela della protezione degli interessi delle parti

ii.nella tutela dell’interesse delle parti (ma anche dei terzi “protetti”) il notaio assume un dovere di consiglio che include anche quello di dissuasione

iii.dalla sentenza si evince che il controllo di legittimità non è l’unico compito del notaio, il quale è tenuto ad adoperarsi per comprendere le finalità perseguite, a individuare gli interessi delle parti – attraverso lo scrutinio degli scopi manifestati (e non) e, nel contempo, la valutazione (nel merito e discrezionale) della rispondenza ai medesimi delle pattuizioni (anche in relazione ai rischi assunti) – e, conseguentemente a conformare la propria attività professionale alla loro massima protezione;

iv.proprio nella sua attività professionale “tipica”, dunque, il notaio non è considerato (dalla giurisprudenza di legittimità) alla stregua di un mero “controllore”, bensì come un pubblico ufficiale tenuto ad analizzare minuziosamente volontà (anche recondite, se percepibili), interessi e rischi, ad orientare le determinazioni negoziali delle parti (anche dissuadendole) e a ricoprire il “ruolo di protezione e garanzia assunto in conseguenza del conferimento del mandato professionale”;

In conclusione sarebbe contraddittoria l’attribuzione al notaio della responsabilità civile per la violazione del dovere di consiglio delle parti (in cui si sostanzia l’obbligo di protezione dei loro interessi) e, per altro verso, la negazione normativa della capacità del notaio di individuare gli interessi e di salvaguardarli quale attività prodromica alla stipula di un atto.

MODIFICHE AL REGIME AUTORIZZATIVO

L’articolo 1 Commi 7-10 attuano la disposizione della legge delega (comma 13, lett. a)) che prescrive di “ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l’intervento del pubblico ministero…, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale”.

Si è dunque soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione), attribuendo dunque la competenza al solo giudice tutelare (che nell’attuale sistema rende un mero parere non vincolante).

In tal senso sono stati novellati, oltre all’articolo 320, comma 5, c.c. con riguardo alla continuazione dell’impresa commerciale per il minore sottoposto a responsabilità genitoriale (che deve essere autorizzata dal solo GT e non più dal Tribunale sentito il parere del GT), l’articolo 374 c.c., che ingloba nella competenza del giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione nell’interesse dell’interdetto, ivi incluse quelle oggi contemplate dall’articolo 375 c.c. di competenza del collegio. Si è conseguentemente provveduto a sopprimere l’articolo 375 c.c. e a novellare l’articolo 376 c.c.

***

NORMA

Art 320

Art. 320 Rappresentanza e amministrazione

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

«Art. 374

(Autorizzazione del giudice tutelare)

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;

2) alienare beni**, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; (ex competenza del Tribunale previo parere del GT)

3) riscuotere capitali;

4) costituire pegni o ipoteche (ex competenza del Tribunale previo parere del GT), ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;

5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;

7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati (ex competenza del Tribunale previo parere del GT)

8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.»;

b) l’articolo 375 è abrogato;

**L’art 376 cc diventa: “Nell’autorizzare la vendita di beni, il tribunale Giudice Tutelare determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo

Quando nel dare l’autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il  modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare»;

Analoghi interventi sono stati operati con riguardo agli articoli 394, comma 3, 395 e 397 c.c. relativamente all’emancipato e all’articolo 425 c.c. con riguardo all’inabilitato.

Nel caso di minore emancipato l’art 394 c.c. che al 3° comma richiamava gli atti di cui al 374 (con autorizzazione del GT) e quelli di cui al 375 (con autorizzazione del Tribunale), vede soppressa questa seconda parte; ne consegue che l’emancipato per qualsiasi atto di straordinaria amministrazione debba chiedere l’autorizzazione del GT; in altri termini viene meno la regola dello ius sanguinis tale per cui si distingueva, nel caso in cui il curatore dell’emancipato fosse un soggetto non legato da parentela all’emancipato, l’autorizzazione per gli atti di cui a 375 avrebbe dovuto essere rilasciata non più dal GT, bensì dal Tribunale.

E’ espressamente previsto che l’autorizzazione all’emancipato per l’esercizio dell’impresa commerciale ex art 397 c.c. debba essere rilasciata da parte del GT e non più del Tribunale.

L’autorizzazione all’esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato (art 425 c.c.) deve essere rilasciata dal GT e non più dal Tribunale su parere del GT

Nel caso di amministrazione di sostegno, in cui l’art 411 c.c. richiedeva, anche per gli atti di cui al 375 e 376 la sola autorizzazione del GT, detta parte viene soppressa, essendo anche per l’interdetto tutto passato sotto il cappello del GT.

Ai fini del necessario coordinamento conseguente alla modifica degli articoli 374, 375 e 376 è stato inoltre soppresso il secondo periodo dell’articolo 411, primo comma, c.c. in materia di amministrazione di sostegno, nonché il richiamo all’articolo 376, comma 2, contenuto nell’articolo 45 delle disposizioni di attuazione al codice civile, regolante la competenza a decidere i reclami: ne consegue che avverso tutti i decreti emessi da parte del GT competente a decidere sul reclamo è sempre il Tribunale Ordinario nei casi di cui all’art 320, 321, 372, 373, 374, 386, 394 e 395 cc

In tutti gli altri casi, lo stesso art 45 disp att novellato prevede che la competenza spetti al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (ex dei minorenni)

Articolo 394 c.c.

Capacità dell’emancipato

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione [320, 374, 1572].

Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali(2) sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [75 c.p.c.].

Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [374], oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare [43, 45]. Per gli atti indicati nell’articolo 375 l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale [38] su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale [78 c.p.c.] a norma dell’ultimo comma dell’articolo 320 [395, 732 c.p.c.].

Art 395 cc

Rifiuto del consenso da parte del curatore

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare [344], il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale [78 c.p.c.] per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre [394 comma 3], l’autorizzazione del tribunale [732 c.p.c.]

Art 397 cc

Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale [2195] senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale [38], previo parere del giudice tutelare [344] e sentito il curatore [394, 2198] se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.

L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipatodal giudice tutelare su istanza del curatore o d’ufficio sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa [774, 2294](3).

Art 411

Norme applicabili all’amministratore di sostegno

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.

I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All’ amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art 425

Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

L’inabilitato [414] può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare [100; 732 c.p.c.]. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

Art 45 disp att cc

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.

La competenza spetta al tribunale per i minorenni per le persone, per i minorenni e per le famiglie in tutti gli altri casi.

Nell’ipotesi prevista nell’art. 386, ultimo comma, del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

NOMINA INTERPRETE AL SOGGETTO PRIVO DELL’UDITO

NORMA

Art. 22 (Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

Alla legge 16 febbraio 1913, n 98, articolo 56, al secondo comma, dopo le parole «che sarà nominato dal presidente del tribunale» sono inserite le seguenti «o dal notaio individuato per la stipula dell’atto».

In particolare, l’articolo 22 attribuisce al notaio rogante, in aggiunta al presidente del tribunale, la competenza in ordine alla nomina dell’interprete del non udente.

RIABILITAZIONE PROTESTATI

NORMA

Art. 23 (Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o con atto notarile»;

b) al comma 4, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «o l’atto»;

c) al comma 6-bis, le parole «del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto o dell’atto».

L’articolo 23 novella l’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e attribuisce al notaio una competenza concorrente col Presidente del Tribunale in materia di riabilitazione del protestato.

FORMULA ESECUTIVA.

Entrata in vigore 28 febbraio 2023

NORMA

All’articolo 474 cpc, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.».

Art 475 cpc post 28 febbraio 2023:

«Art. 475

(Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale)

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere muniti della formula esecutiva formati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»;

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti»

In esecuzione della legge delega è stata abolita la necessità della emissione della copia con formula esecutiva, ferma rimanendo la idoneità dell’atto notarile come titolo per l’esecuzione forzata (che non è mutata).

Ne consegue che qualunque copia, purché certificata conforme all’originale, potrà astrattamente valere come titolo esecutivo, purché il soggetto che lo faccia valere ne abbia la legittimazione. Tale idoneità viene valutata direttamente dai soggetti cui il 474 ultimo comma demanda la messa in esecuzione del titolo: gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.

Logico corollario: sopravvenuta irrilevanza (i) sia del soggetto a favore del quale la copia autentica è rilasciata (ii) sia del numero delle copie rilasciate.

Dal momento che tutte le copie autentiche saranno astrattamente idonee a valere come titolo esecutivo, non sarebbe stato possibile limitare il numero di copie rilasciabili o i potenziali legittimati a richiedere il rilascio, se non per effetto della modifica di altre disposizioni normative (segnatamente dell’art. 743 c.p.c., non toccato dalla riforma).

Non è un caso, quindi, che tra le disposizioni normative abrogate vi siano anche quelle relative, rispettivamente, al rilascio di copie esecutive successive alla prima e all’identificazione del soggetto legittimato alla richiesta del rilascio di copia.

Le copie esecutive rilasciate prima del 28 febbraio 2023 sono già utilizzabili come titolo esecutivo e continueranno ad esserlo dopo il 28 febbraio 2023.

Le copie certificate conformi rilasciate

* prima del 28 febbraio 2023 non possono essere utilizzate come titolo esecutivo prima di tale data, ma lo diventano a partire da tale data.

* dopo il 28 febbraio 2023 sono da subito utilizzabili come titolo esecutivo.