Pillola sulle Unioni Civili alla luce della Legge Cirinnà

UNIONI CIVILI

Disciplinate dalla tanto discussa Legge Cirinnà, pubblicata in GU il 21 maggio 2016 ed entrata in vigore il 5 giugno 2016, necessita ancora della emanazione di norme regolamentari per adeguare i registri dello stato civile alle iscrizioni ed annotazioni discendenti dalla nuova normativa. La norma si suddivide in due distinte parti:
PARTE PRIMA: UNIONI CIVILI
PARTE SECONDA: CONTRATTI DI CONVIVENZA
Da questo momento in poi possiamo affermare di avere una differente regolamentazione e graduazione degli effetti della unione tra soggetti dello stesso sesso o di sesso diverso.


LE COPPIE ETEROSESSUALI potranno scegliere tra
•    Convivenza né registrata né regolamentata da contratto di convivenza
•    Convivenza solo registrata
•    Convivenza registrata e regolamentata da contratto di convivenza
•    Matrimonio

LE COPPIE OMOSESSUALI potranno scegliere tra
•    Convivenza né registrata né regolamentata da contratto di convivenza
•    Convivenza solo registrata
•    Convivenza registrata e regolamentata da contratto di convivenza
•    Unione civile

Quindi l’unione civile non riguarda le coppie eterosessuali.

DIFFERENZE TRA UNIONE CIVILE E MATRIMONIO
L’unione civile si differenzia dal matrimonio nelle seguenti fasi/aspetti:
•    Costituzione;
•    Scioglimento;
•    Adozione: non ammessa nella unione civile;
•    Obbligo di fedeltà: assente nella unione civile;
•    Affinità: non si instaura con i parenti del compagno unito civilmente

PERIMETRO SOGGETTIVO DELL’ UNIONE CIVILE
Possono contrarre un’unione civile due persone:
•    Maggiorenni (non vi è quindi spazio per l’istituto del minore emancipato);
•    Dello stesso sesso;
•    Non parenti tra loro;
•    Libere da vincoli matrimoniali o da altra unione civile: ne consegue che non si può trattare di soggetti con alle spalle una separazione legale. legalmente

COME SI CONTRAE UNA UNIONE CIVILE
La coppia che intende unirsi rende una dichiarazione in tal senso:
•    All’ufficiale dello stato civile
•    Alla presenza di due testimoni.
La dichiarazione:
•    ha natura “costitutiva” o “celebrativa” della unione civile;
•    Viene certificata e registrata dall’Ufficiale dello Stato Civile nel’archivio di Stato Civile all’interno di un “Registro delle Unioni Civili” che si affiancherà agli altri registri. Avremo quindi (i) nascita; (ii) matrimonio; (iii) cittadinanza; (iv) morte (v) Unioni Civili
Fino a quando non entreranno in vigore i decreti legislativi che dovranno adeguare l’ordinamento dello stato civile e le norme di diritto internazionale privato, il registro che viene istituito con il DPCM è di natura transitoria
•    E’ opponibile ai terzi attraverso l’apposito certificato anagrafico di unione civile in cui appaiono i dati anagrafici delle parti, dei testi, la residenza comune e il regime patrimoniale scelto – ove diverso da quello della comunione legale – e dal quale verrà fuori la dicitura “unito/a civilmente”
•    Detto certificato viene trasmesso al Comune di nascita per l’annotazione nel relativo registro e per l’aggiornamento della scheda anagrafica individuale.

•    FASE TRANSITORIA: In attesa delle norme di adeguamento dell’archivio dello stato civile che dovranno essere varate con Decreti Legislativi, dovrà essere emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplini l’operatività degli archivi medio tempore, quindi la norma entrerà in vigore solo da quel momento. Verrà quindi istituito un Registro Provvisorio delle Unioni Civili.
•    MATRIMONI OMOSESSUALI CONTRATTI ALL’ESTERO:
•    PRESSO AUTORITA’ ITALIANE CONSOLARI O DIPLOMATICHE: al momento è possibile annotare nel Registro Provvisorio le sole unioni civili tra italiani o tra un italiano ed uno straniero  che siano celebrate davanti alle autorità diplomatiche/consolari italiane, secondo quindi la legge italiana.
•    PRESSO AUTORITA’ STRANIERE:Se invece cittadini italiani o stranieri vadano all’estero a contrarre una unione civile o matrimonio disciplinati dalla legge straniera, essi, trasnitoriamente, per esigenze di certezza nell’esercizio dei propri fondamentali diritti civili, potranno chiederne una annotazione nel Registro Provvisorio delle Unioni Civili istituito in Italia, ma si tratta di soluzione tampone, in quanto la fonte di essa non è adeguata alla esigenza di regolamentare le norme di diritto internazionale privato che dovranno essere emanate sul punto con aposita legge delega.

QUALE LA DISCIPLINA CHE NE SCATURISCE:

DIRITTI

COGNOME: le parti possono scegliere un cognome comune o anche anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
Può quindi accadere che Paolo Rossi e Mario Bianchi contraggano una unione civile e Mario Bianchi acquisti il cognome di Paolo Rossi, diventando così Mario Rossi. In tal caso il Notaio, ai fini della continuità delle trascrizioni, dovrà chiedere oltre che il certificato di unione civile (ai fini del regime patrimoniale) anche un estratto dell’atto di nascita per verificare l’eventuale cambio di cognome
AFFINITA’: non si instaurano rapporti di affinità tra i componenti la coppia civilmente unita ed i parenti di ciascuno di essi.
REGIME PATRIMONIALE: Il regime patrimoniale di default è la comunione legale dei beni.
Sono ammessi tutti gli altri regimi anche secondari: fondo patrimoniale, separazione dei beni, comunione convenzionale, adottabili nelle forme delle convenzioni matrimoniali (atto pubblico alla presenza dei testimoni).
Alla coppia civilmente unita si estende anche la disciplina sui patti di famiglia e l’impresa familiare.
Il regime patrimoniale legale o convenzionale è opponibile ai terzi attraverso l’unica forma di pubblicità dichiarativa rappresentata dall’estratto dell’atto di costituzione dell’unione civile, essendo la trascrizione del 2647 c.c. una forma di mera pubblicità notizia
DIRITTI SUCCESSORI: I diritti successori sono tendenzialmente identici a quelli del coniuge: il partner della unione civile è erede legittimo e legittimario.
    Ma non sono richiamate una serie di norme quali ad esempio quelle in tema di:
    Rappresentazione
    Eredità giacente
    Accettazione e rinunzia ad eredità
Sono invece stranamente richiamate quelle in tema di successione del coniuge separato (cosa non coerente con il fatto che l’unione civile prevede solo il divorzio, non anche una fase intermedia come la separazione).
Nel caso di decesso del partner dell’unione civile, il superstite ha diritto al TFR ed alla pensione di reversibilità.

DOVERI

Si applicano le norme del matrimonio in tema di:
•    Obbligo di reciproca assistenza morale e materiale
•    Obbligo di coabitazione
•    Obbligo di contribuzione alle spese comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro
•    Obbligo di fissare la residenza comune
Non si applica, invece, la norma che impone l’obbligo di fedeltà.

COME SI SCIOGLIE L’UNIONE CIVILE
•    Per morte
•    Per mutuo consenso
•    ovvero per recesso unilaterale
manifestati dinanzi all’ufficiale dello stato civile cui deve seguire al domanda di scioglimento da proporsi allo stato civile entro i successivi tre mesi
•    Per rettificazione del sesso dichiarato per sentenza (cd divorzio imposto). Si noti che qualora la rettificazione del sesso interviene tra coniugi etero uniti in matrimonio e questi dichiarino di non voler sciogliere il vincolo coniugale (cosa che è ammessa) detto vincolo si converte ex lege in unione civile (qui la Corte Costituzionale non ha ritenuto legittimo il divorzio imposto).
•    Lo scioglimento va annotato non solo a margine dell’atto di costituzione dell’unione civile ma anche dell’atto di nascita, viste le ricadute che esso ha sia ai fini del regime patrimoniale, sia del cambio di cognome eventuale.
Non è ammessa la separazione personale.

UNIONE CIVILE E ADOZIONE
    Il DDL CIRINNA’ nella sua prima versione prevedeva che chi avesse contratto unione civile potesse accedere alla del figlio del partner. Si è temuto, nel corso del dibattito parlamentare, che in questo modo si incentivasse la maternità surrogata.
    Come noto, anche per questi motivi, l’articolo in questione è stato stralciato per cui allo stato attuale le coppie omosessuali non hanno alcuna possibilità, almeno per tabulas, di accedere alla adozione legittimante come coppia unita civilmente.
    Secondo alcuni, però, nulla esclude che ciascun componente della coppia possa come single  ovvero come coppia di fatto procedere alla adozione di un minore secondo la normativa della adozione in “casi particolari” che è caratterizzata da una duplice circostanza:
* prescinde dallo stato di abbandono del minore;
* è ammessa oltre che per i single anche per le coppie di fatto.
Peraltro, come noto, l’adottato instaura vincoli di parentela e successori con l’adottante (non con il suo partner, per quanto in unione civile) e non li perde con la famiglia originaria.
E’ proprio in questa direzione che si è da ultimo pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 12962 depositata il 22 giugno 2016 secondo la quale proprio perché l’adozione in casi particolari prescinde dallo stato di abbandono ed è ammessa oltre che per i single anche per le coppie di fatto senza distinzione tra quelle omo e quelle eterosessuali, essa può essere disposta anche per il partner civilmente unito al genitore del minore, se ed in quanto detta adozione risponda ad un effettivo interesse materiale ed affettivo del minore.