Modifiche al TU in materia edilizia 380/2011 dovute all’entrata in vigore del DLgs 222/2016

Quando sono entrate in vigore?
L’11 dicembre 2016

A cosa si applicano?
Alle Segnalazioni Certificate di conformità e agibilità presentate post 11 dicembre 2016.
Cosa è cambiato?

L’agibilità non è più rilasciata da parte del Comune, né conseguita mediante silenzio assenso.
Essa viene autocertificata, salvo ad essere negata da parte del Comune in seguito ad un controllo anche a campione.

Entro 15 giorni dalla fine lavori il titolare del permesso di costruire o il presentatore della SCIA, presenta per il tramite del Direttore dei Lavori, allo Sportello Unico per l’Edilizia una Segnalazione Certificata di Conformità dell’opera:
* alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (cd “agibilità”);
* al progetto presentato (novità assoluta che va a rafforzare la “tenuta” dell’atto sotto il profilo della regolarità, quindi, anche della responsabilità del venditore e, a cascata, del notaio); da notare, che fino ad oggi, il certificato (anche se rilasciato dalla PA) garantiva la sola agibilità intesa come conformità alle norme in tema di igiene etc etc, ma assolutamente non anche la conformità della costruzione al progetto.
* alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
* Un certificato di collaudo statico;
* gli estremi degli aggiornamenti catastali
* dichiarazione di conformità degli impianti alle nome in tema di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, nonché certificati di collaudo degli stessi.

Da quando è utilizzabile il bene oggetto di Segnalazione?
L’utilizzo della costruzione può essere immediato sin dal momento della avvenuta presentazione della Scia.

E’ ammessa la Segnalazione di agibilità parziale?
E’ ammessa anche la presentazione di una Segnalazione Certificata di Confomità parziale (riferita ad un singolo edificio di un più ampio complesso o ad una singola unità immobiliare), purché funzionalmente autonomi e purché le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio siano terminate, siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.

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