12 Giu La Cassazione si pronuncia per la prima volta in tema di capacità del beneficiario di Amministrazione di Sostegno di donare e fare testamento.
La capacità di donare
Rimangono aperte alcune questioni che riguardano il beneficiario dell’ amministrazione di sostegno, ovvero se egli possa o meno donare, fare testamento ovvero accettare una eredità in modo puro e semplice.Analizziamo la capacità di donare:
La disciplina specifica in materia di amministrazione di sostegno non prende una posizione sul tema: secondo la giurisprudenza la risposta va trovata nell’art. 774 c.c. che, nel vietare il compimento di donazioni a chi non abbia la “piena capacità” di agire, implicitamente impone questo divieto anche all’amministrato di sostegno, tesi peraltro fatta propria anche da parte del CNN nello studio 623-2016/C[1]. Qualora la nomina di un amministratore sia stata motivata da un impedimento solo fisico e non anche psichico, si presume che l’amministratore abbia una legittimazione concorrente, quindi ciò non preclude all’amministrato la piena capacità di donare.
In tale direzione sembra andare anche la prima pronuncia della Cassazione sul tema:, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460, sez. I civile secondo cui “deve riconoscersi la possibilità (ndr del GT) d’imporre limitazioni alla capacità di donare, il cui esercizio da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può ritenersi precluso, in linea generale, dall’art. 774, primo comma, cod. civ., avuto riguardo alla previsione dell’art. 411, secondo comma, che estende all’amministratore l’incapacità a ricevere prevista dall’art. 779 per il tutore, e a quella del terzo comma del medesimo articolo, che dichiara valide le convenzioni (ivi comprese, quindi, le donazioni) in favore dell’amministratore che sia coniuge o convivente o parente entro il quarto grado.”
La capacità di fare testamento
Analizziamo la capacità di fare testamento
Poiché il beneficiario di ADS non perde la propria capacità di agire se non per gli atti per i quali il giudice tutelare preveda la legittimazione rappresentativa dell’ADS da lui nominato, se ne deduce che il beneficiario può liberamente redigere testamento fatta eccezione per l’ipotesi in cui:
o gli sia preclusa esplicitamente nel provvedimento di apertura della amministrazione di sostegno;
o si dimostri essere, in quel momento, per qualsiasi causa anche transitoria, incapace di intendere e volere (incapace naturale).
Una riprova del fatto che il legislatore non ha escluso detta capacità, in via aprioristica, la si ritrova nella previsione secondo cui “sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie (fatte dal beneficiario) a favore dell’amministratore di sostegno..”.
Pertanto se il Giudice Tutelare abbia nel provvedimento di nomina:
· espressamente escluso la capacità di testare: nulla quaestio;
· richiamato genericamente l’applicazione di tutte le limitazioni riguardanti l’interdizione: ne deriva una incapacità totale di testare
· richiamato genericamente l’applicazione di tutte le limitazioni riguardanti l’inabilitazione: ne deriva, in base alla interpretazione prevalente, la capacità di testare.
E’ questa la posizione fatta propria anche da parte del CNN nello studio 623-2016/C alla luce del fatto che la privazione di tale capacità si palesa estremamente mortificante trattandosi dell’atto personalissimo per antonomasia a mezzo del quale la persona esercita una sua prerogativa fondamentale; non si rinvengono, peraltro, le particolari esigenze di tutela ravvisabili nella donazione, non essendovi spoglio immediato dei beni da parte del beneficiario.[2] In tale direzione sembra andare anche la prima pronuncia della Cassazione sul tema:, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460, sez. I civile “Occorre ammettere che il giudice tutelare possa imporre al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, mediante il provvedimento di nomina dell’amministratore o successivamente, una limitazione della capacità di testare, ove le condizioni psico-fisiche dell’interessato appaiano compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria. “
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[1] Secondo detto studio “Suscitano non poche perplessità i provvedimenti che consentono di effettuare la donazione per il tramite dell’amministratore di sostegno, legittimato da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, configurandosi la donazione atto personalissimo”
[2] Prosegue lo studio CNN 623-2016/C citato nel senso che “In questa sede, ci si può chiedere se il Giudice Tutelare, nell’approntare tale strumento di protezione “su misura”, possa, in via cautelativa e tenuto conto della situazione in concreto in cui versa l’amministrato, spingersi a stabilire che, pur non precludendo la sua capacità di testare, il beneficiario, ove voglia disporre per il tempo in cui ha cessato di vivere, abbia a farlo a mezzo di testamento pubblico, posto che l’opera del Notaio, in tal caso, costituirà garanzia di sicura e puntuale indagine della sua volontà.
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