Il pegno non possessorio

Tra le numerose novità introdotte dal D.L. 59 del 2016, entrato in vigore il 4 maggio 2016, quella della creazione di un nuovo tipo di pegno, il “pegno non possessorio”.

 

Qui di seguito le caratteristiche essenziali di tale istituto:

  • può essere costituito da soli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese al fine di garantire finanziamenti loro concessi, presenti o futuri, sia determinati sia determinabili, inerenti l’esercizio dell’impresa; invero la disciplina (che deroga a diversi principi generali in materia di pegno) intende favorire l’ampliamento della rosa di beni suscettibili di costituire garanzia di finanziamenti alle imprese.
  • Può essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio della attività di impresa, fatta esclusione per i beni mobili registrati; se ne deduce che non possano costituirne oggetto le quote di partecipazione in s.r.l. né le azioni di s.p.a.; i beni mobili possono essere presenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.
  • Esso si qualifica “non possessorio” proprio perché a differenza del pegno “tout court” esso non comporta lo spossessamento del bene dal suo proprietario, proprio al fine di non ledere la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa; è a tal fine che la norma prevede la possibilità di surrogare il creditore pignoratizio nel bene in cui quello originariamente vincolato si dovesse trasformare o sostituire in seguito ad alienazione, fermo rimanendo l’obbligo del debitore di preservarne la originaria destinazione economica.
  • Il contratto costitutivo di tale pegno non richiede forme sacramentali, bensì la semplice scrittura privata a pena di nullità (per la quale non è richiesta neanche la data certa); la garanzia reale però nasce per effetto dell’adempimento di una particolare forma di pubblicità costitutiva attuata in un Registro di nuova creazione detto “registro dei pegni non possessori” da istituirsi, in modalità esclusivamente informatizzata, presso l’Agenzia delle Entrate, su provvedimento del Mef di concerto con il Ministro di Giustizia. Detta pubblicità ha quindi natura costitutiva e durata decennale rinnovabile.
  • Al verificarsi dell’inadempimento del debitore all’obbligo di restituzione del finanziamento il creditore ha facoltà di procedere di default, senza che ne sia data espressa autorizzazione o mandato dal debitore nel contratto, alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l’obbligo di restituire contestualmente l’eccedenza (patto marciano ex lege); la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, da parte di operatori esperti. Detti operatori esperti, sono nominati di comune accordo tra le parti o, in mancanza, dal giudice; in ogni caso il creditore a propria cura deve effettuare la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile.
  • La facoltà di vendere il bene pignorato opera di default, sulla base di una sorta di mandato ad alienare ex lege.
  • Le altre facoltà del creditore (tra cui quella di locare il bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita; ovvero di appropriarsi del bene oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita) non operano se non in presenza di una espressa pattuizione contenuta per iscritto nel contratto.

 

Valentina Rubertelli, “Il pegno non possessorio”, Feder Notizie, disponibile su http://www.federnotizie.it/5667-2/