25 Ott Il Notaio e la volontaria giurisdizione
DECRETO LEGISLATIVO
10 ottobre 2022, n. 149
(GU n.243 del 17-10-2022 – Suppl. Ordinario n. 38)
Vigente al: 18-10-2022
VOLONTARIA GIURISIDIZIONE
NORMA
(Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione)
Entrata in vigore 30 giugno 2023
- Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
- Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.
- Ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.
- L’autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
- L’autorizzazione può essere impugnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.
- Le autorizzazioni acquistano efficacia, decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
- Restano riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale.
COMMENTO A PRIMA LETTURA***
E’ da lungo tempo che, da più parti (ivi comprese le Commissioni ministeriali nominate negli ultimi anni per la riforma della giustizia civile), si indicava nella giurisdizione volontaria una delle aree di intervento più significative per far fronte alla grave crisi della giustizia civile.
Quest’obiettivo è stato fatto proprio dalla legge n. 206/2021, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
La legge n. 206/2021 ha delegato il governo, con l’articolo 1, comma 13, lett. b), ad attuare “interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni”.
In attuazione del criterio direttivo indicato dal richiamato art. 1, comma 13, lett. b), della legge delega, il Consiglio Nazionale del Notariato, in sede di tavolo tecnico, ha condiviso una proposta volta a trasferire ai notai talune funzioni di giurisdizione volontaria relative a materie che, tradizionalmente, si caratterizzano per la prossimità con l’attività tipicamente notarile, avendo ad oggetto fattispecie negoziali che richiedono l’intervento del notaio e che chiamano in causa, dunque, l’elevata competenza professionale di questo pubblico ufficiale.
Il riferimento è alle ipotesi in cui il notaio sia incaricato di ricevere o autenticare un atto nel quale debba intervenire un minore, un incapace o una persona soggetta ad amministrazione di sostegno o un atto avente ad oggetto beni ereditari per il quale sia richiesta l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.
Nell’intento di sgravare l’attività giudiziaria dal compimento di queste attività, semplificando e rendendo più spedito e meno oneroso nel contempo per le parti detto iter autorizzatorio con la garanzia di una piena tutela delle stesse, si è proposto, sulla falsariga della riforma del sistema di omologazione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali (che ha dato prova di grande efficienza, senza alcuna riduzione di garanzie per le parti), che sia il notaio stesso a rilasciare l’autorizzazione, contestualmente dandone notizia all’autorità giudiziaria, per poi procedere, in difetto di opposizione, alla ricezione o autentica dell’atto.
Nel corso dei lavori della Commissione a ciò deputata, nell’ambito dei lavori per la stesura dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge 206/21, con specifico riferimento all’articolo 13 si è svolto un lungo dibattito al termine del quale è stata accolta la proposta del notariato con un duplice correttivo:
- Lasciare un sistema basato su di un doppio binario (con facoltà per le parti di ricorrere comunque alla autorizzazione del giudice
- Limitare alla sola competenza dell’autorità giudiziaria le autorizzazioni relative al promuovere, al rinunciare, al transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché alla continuazione dell’impresa commerciale.
Si è, in altri termini, fatto proprio un duplice ordine di considerazioni:
- a) Che il notaio rappresenta il naturale destinatario dell’attribuzione di queste funzioni, trattandosi di pubblico ufficiale, istituzionalmente terzo, dotato di competenze particolarmente qualificate in materia, oltre che individuato, dal codice di procedure civile, come unico possibile sostituto (e non solo mero “ausiliario”) del giudice nel compimento di determinate attività (art. 68, secondo comma, cod. proc. civ.);
- b) La natura di pubblico ufficiale del notaio, il relativo statuto professionale e di responsabilità, le competenze in materia, in uno con la consapevolezza che gli interessi delle persone fragili coinvolti in questo tipo di autorizzazioni sono di carattere esclusivamente patrimoniale, sono tutti elementi che forniscono ampie garanzie in ordine al corretto svolgimento dell’attività di cui si discute da parte del notaio.
Si è così giunti alla previsione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo attuativo della delega (approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri in data 28 settembre 2022, ma allo stato non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), rubricata “Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione”.
Tale norma prevede al primo comma che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
COMPETENZA TERRITORIALE
Il notaio è quello competente ai sensi della legge notarile e la sua sede non deve essere in alcun modo collegata (come per il giudice naturale) al domicilio del minore o incapace.
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
La richiesta scritta (che non integra un ricorso in senso tecnico) può provenire sia dalle parti (cioè dalla parte interessata quale il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore o il curatore o l’amministratore di sostegno) sia da un procuratore legale: a tale ultimo proposito (essendo la figura del procuratore legale stata soppressa con legge 127 del 1997) si ritiene che l’intento del legislatore fosse quello di indicare quali soggetti legittimati a presentare l’istanza di autorizzazione anche un avvocato.
ISTRUTTORIA
Ai fini dell’istruttoria, è previsto che il notaio possa farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto.
BENI EREDITARI
E’ previsto che se l’alienazione concerne un legato di specie, debba essere sentito ai sensi dell’art 747 ult comma cpc anche il legatario. Da ciò si potrebbe ricavare che, per la sola ipotesi in cui l’autorizzazione sia rilasciata da parte del notaio, resti definitivamente superata l’antinomia tra art 320 e 747 cpc ai fini degli atti dispositivi di beni ereditari, ritenendosi il notaio competente a valutare sia gli interessi dell’incapace, sia quelli dei creditori ereditari. Sembra deporre in tal senso la lettera dell’articolo in questione nella parte in cui recita “1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene …. ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate… dal notaio rogante.
- Il notaio può ….assumere informazioni, senza formalità…. nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.”
Tuttavia, non essendo stato modificato l’art 747 cpc, si ritiene che l’iter ordinario che si svolga con autorizzazione giudiziale, debba continuare a passare attraverso l’autorizzazione del Tribunale delle successioni ex 747 cpc (che tutela l’interesse dei creditori ereditari) previo parere del GT (che tutela l’interesse dei minori).
REIMPIEGO
E’ inoltre previsto che, ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determini le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo (comma 3). Quindi il Notaio ha una competenza piena ad autorizzare la riscossione del capitale ed a dettare le misure per il reimpiego.
Non convince l’interpretazione di chi ritiene che l’uso della perifrasi “le cautele necessarie per il reimpiego” potrebbe far ritenere che disporre le modalità di reimpiego esuli dalle competenze notarili e sia di competenza esclusiva del Giudice Tutelare; non è condivisibile, quindi, ritenere che il notaio debba limitarsi ad indicare l’obbligo per il legale rappresentante di versare il corrispettivo su un conto corrente intestato all’incapace, e non possa disporre l’obbligo di utilizzarlo ad esempio per l’acquisto di un immobile.
COMUNICAZIONE ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE COMPETENTE IN RELAZIONE A CORRISPONDENTE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE
Il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio deve essere comunicato (si intende a mezzo piattaforma del Processo Civile Telematico o quantomeno a mezzo Pec), a cura del notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale ed al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (comma 4). Ciò
* ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie (ad es. annotazione nel registro delle tutele)
* per consentire la modifica o la revoca da parte del giudice tutelare, sul modello dell’articolo 742 c.p.c. (e fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca; cfr. comma 6) ;
* per consentire il reclamo delle parti o del pubblico ministero; il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio può essere – infatti – impugnato innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale e acquista efficacia, decorsi 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo.
Sarebbe stato preferibile che fosse previsto anche un onere della cancelleria di notificare al notaio l’eventuale presentazione della opposizione, ma, in mancanza (avrebbe richiesto delle coperture di bilancio impreviste), sarà onere del notaio stesso documentarsi in cancelleria al decorso dei 20 gg.
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO
Proprio in quanto il provvedimento autorizzatorio del notaio deve contenere tutti gli elementi idonei ai fini della valutabilità del reclamo lo stesso si ritiene debba essere
- motivato ai fini della sua necessità o utilità evidente nell’interesse dell’incapace o dei creditori ereditari;
- comunicato unitamente a qualsiasi altro documento possa contribuire alla formazione presso la Cancelleria di un idoneo fascicolo processuale, anche allo scopo di mettere a disposizione del PM o del Giudice del reclamo adeguata documentazione volta ad esporre la ratio decidendi seguita dal notaio.
PROVVISORIA ESECUTIVITA’
Non è consentito al notaio concedere la provvisoria esecutività del provvedimento (che potrà invece essere chiesta all’autorità giudiziaria).
RECLAMO
Efficacia: Il reclamo, proposto nel termine di 20 gg dalla comunicazione al Tribunale, ha effetto sospensivo della efficacia del provvedimento.
Autorità competente: Le autorizzazioni ex articolo 320 e 374 cc etc etc potranno essere impugnate dinanzi al Tribunale del luogo di domicilio dell’incapace, mentre per il provvedimento emesso in materia di beni ereditari, “sostitutivo” del provvedimento ex art. 747 c.p.c., sarà competente la Corte d’Appello del luogo dell’aperta successione).
MODIFICA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO EX ART 742 CPC
L’autorizzazione del Notaio, come tutti i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non acquista efficacia di res iudicata ma può essere in qualunque momento successivo ai 20 gg, modificata o revocata dall’autorità giudiziaria (non dal Notaio che l’ha emessa). In tale ipotesi sono comunque fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca.
PROVVEDIMENTO NEGATIVO
Si ritiene che anche il provvedimento negativo debba essere emanato da parte del notaio e comunicato nelle forme innanzi indicate – al fine di consentire il reclamo alle parti o al PM; anche se in tal caso è plausibile che le parti si orientino per proporre una nuova istanza direttamente all’Autorità Giudiziaria.
ATTI SOTTRATTI ALLA COMPETENZA AUTORIZZATORIA DEL NOTAIO
Restano in ogni caso riservate all’autorità giudiziaria, in ragione della particolare loro delicatezza, le autorizzazioni relative al promuovere, al rinunciare, al transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché alla continuazione dell’impresa commerciale. La novella, infatti, non ha modificato l’attuale testo degli articoli 320 c.c. e 425 c.c che prevedono la competenza del Tribunale su parere, obbligatorio ma non vincolante, del Giudice Tutelare per la continuazione dell’esercizio commerciale di minori, applicabile anche agli interdetti, ed inabilitati.
DOPPIO BINARIO
Merita da ultimo osservare che la nuova disposizione non esclude la competenza giurisdizionale in ordine al rilascio di tutte le altre autorizzazioni: si viene di fatto a creare un doppio binario, talchè l’interessato potrà alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice.
ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA
Al fine di consentire un avvio consapevole da parte degli operatori delle novità normative in questione, si è stabilito che le stesse entrino in vigore il 30 giugno 2023. Peraltro i procedimenti pendenti a quella data restano soggetti alla disciplina anteriore.
***Si precisa che alcuni passi di questo commento sono tratti dal Documento di Sintesi del Tavolo Tecnico del Notariato istituito presso il Ministero della Giustizia con D.M. 29 aprile 2022 (e prorogato con D.C.G. del 19 settembre 2022). Sono stati consultati anche: Romina Gambardella (Studio notaio Vincenzo Pappa Monteforte) “La nuova Volontaria Giurisdizione notarile prevista dalla Riforma Cartabia” in “Il Quotidiano Giuridico” del 24.10.2022; Fabio Tierno, Riforma della Volontaria Giurisdizione: Prima Lettura Scritto da Redazione Federnotizie il 10 Ottobre 2022