Il leasing invece del mutuo per comprare casa

L’ordinamento italiano ci ha abituati a pensare al leasing come una forma di finanziamento a ‘termine’ per le imprese. L’istituto preposto eroga dei fondi magari per l’acquisto di un macchinario e l’azienda restituisce l’importo maggiorato degli interessi in rate per diventare proprietaria del bene solo al pagamento del maxi canone finale con il quale riscatta il macchinario o l’auto o altro. Ma da un anno esatto, con la legge di stabilità del 2016, il concetto e le procedure di leasing si sono estese anche ai privati in particolare per quanto riguarda l’acquisto di immobili abitativi.

E questo con tanto di agevolazioni fiscali e garanzie civilistiche finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisizione dell’abitazione principale. Dunque la prima caratteristica è che il leasing può essere concesso per la prima casa.
A entrare nel merito delle agevolazioni fiscali e delle tutele al cittadino, è il notaio Valentina Rubertelli, Presidente dell’associazione notarile Procedure Esecutive di Reggio e consigliere nazionale del Notariato con delega al settore propositivo, aste e internazionale.
Notaio Rubertelli, in breve che differenza c’è tra un mutuo e un leasing?
La differenza più evidente è che con con il mutuo il richiedente ottiene una somma di denaro per l’acquisto dell’immobile dietro un’ipoteca sullo stesso bene, e all’atto della compravendita diventa proprietario.
Il leasing invece è una forma di locazione finanziaria in base alla quale, con la stipula del contratto, è la società di leasing che acquista, sulla base della scelta del cliente, e mette il bene a disposizione del cliente detto ‘utilizzatore’ per un periodo di tempo. A fronte di questa disponibilità del bene, l’utilizzatore paga dei canoni e al termine può riscattarlo a un prezzo già determinato. Il cliente assume i rischi e i benefici che gli derivano dall’utilizzo del bene e per questo, normalmente, si stipula anche una polizza assicurativa.
Notaio Rubertelli, quali sono le agevolazioni fiscali del leasing abitativo?
Sono diverse, variano in base all’età e al reddito. La legge prevece che sotto i 35 anni di età e con un reddito non superiore a 55mila euro l’anno, è possibile godere di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di leasing, fino ad un tetto massimo di 8mila euro annui ed una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” se si esercita l’opzione finale, ed in questo caso fino ad un tetto massimo di 20mila euro. Anche sopra i 35 anni di età è possibile fruire della stessa detrazione pari al 19% delle spese per i canoni ma fino a un tetto di 4mila euro annui; e il tetto della detrazione per il riscatto non può superare i 10mila euro.
Siamo abituati a immaginare il notaio come il professionista davanti al quale si esegue il rogito dell’immobile. Che ruolo gioca la sua figura professionale nel caso di leasing abitativo?
Il Notaio, in qualità di pubblico ufficiale delegato dallo Stato, è chiamato, come in tutte le ipotesi di acquisto immobiliare, ad offrire al cittadino “certezze” in merito al suo acquisto. Il notaio svolge una ampia ed approfondita istruttoria, anche avvalendosi di professionalità tecniche esterne, per offrire all’acquirente tutti i punti fermi che lui richiede. L’acquirente tipo vorrà, per esempio, essere certo di avere una informazione chiara e trasparente se la casa è o non è abusiva, se è o non è ipotecata o pignorata, se gli impianti sono o non sono a norma, se le spese condominiali sono o non sono saldate, se la piantina catastale è o non è conforme allo stato di fatto, se la classe energetica è “A” o “G”.
Entriamo più nel dettaglio: le differenze tra i due contratti cioè compravendita immobiliare e leasing comunque ci sono.
Certo. La forma notarile è in astratto indispensabile per la compravendita della casa dal venditore alla società di leasing, non anche per la stipula del contratto di leasing dalla società all’utilizzatore finale
C’è da dire che manca ancora qualcosa a completare il quadro dei due contratti.
Il Notariato auspica infatti che nella prassi ci si orienti nella direzione di un unico documento per atto pubblico che riunisca entrambi i contratti, tanto di leasing quanto di compravendita. La società di leasing vedrebbe riconosciuto un titolo esecutivo idoneo per il rilascio dell’abitazione. L’utilizzatore, dal canto suo, oltre a vedersi riconosciute le agevolazioni prima casa, avrebbe un titolo idoneo alla trascrizione in presenza di locazione finanziaria ultranovennale, e potrebbe vedersi garantito, non solo un maggior controllo sul contenuto del contratto, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento degli interessi delle parti, ma anche una maggior consapevolezza in merito alle differenze macroscopiche tra l’acquisto a mezzo leasing e l’acquisto a mezzo mutuo.

 

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