23 Ago Il Dilemma della Quotina e Quotona
Impostazione del problema.
Il comunista di una comunione ereditaria (o anche ordinaria) avrebbe la libera disponibilità della cd “quotona” (cioè della quota indivisa sull’intera massa comune ipotizziamo composto dai beni Alfa, Beta e Gamma), non anche sulla cd “quotina” (cioè quota indivisa sul singolo bene Alfa della più ampia massa) ciò argomentando dal presupposto che il comproprietario di una pluralità di beni non abbia il diritto di disporre liberamente della propria quota su di un singolo bene della più ampia massa fino a quando – e sempre che – in sede di divisione quel bene non gli venga assegnato in titolarità esclusiva.
Pertanto l’atto di disposizione della cd quotina avrebbe sempre una efficacia obbligatoria immediata e traslativa differita, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito divisionale.
In tal senso, Cass., 23 aprile 2013, n. 9801, in Giust. civ. Mass., 2013 Cass., 1 luglio 2002, n. 9543; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3385; Cass., 9 aprile 1997, n. 3049; Cass., 30 ottobre 1992, n. 11809; Cass., 29 aprile 1992, n. 5181; Cass., 2 agosto 1990, n. 7749; Cass., 10 marzo 1990, n. 1966; Cass., 15 giugno 1988, n. 4092; Cass., 23 giugno 1986, n. 368; Cass., 22 gennaio 1985, n. 246. e da ultimo Cassazione Sezioni Unite 5068/2016.
VENDITA O DONAZIONE DI “QUOTONA”
Secondo tale orientamento se il comunista Tizio vende o dona all’estraneo Caio la quota indivisa sulla intera massa, tale atto ha effetti traslativi immediati; Tizio esce definitivamente dalla comunione; vi entra Caio e, al momento della divisione, si siederanno al tavolo Caio insieme agli altri comunisti che “subiranno” l’ingresso in comunione di un estraneo, salvo il necessario rispetto del diritto di prelazione se la comunione è ereditaria.
VENDITA DI “QUOTINA”
Sempre secondo tale orientamento se il comunista Tizio vende all’estraneo Caio la quota indivisa sul singolo bene facente parte della più ampia massa, allora la sua alienazione si atteggerebbe a vendita di bene altrui ed avrebbe, pertanto, effetti negoziali immediati, ed effetti traslativi differiti al momento della divisione: in altri termini quella fatta da Tizio non sarebbe una vendita con effetti traslativi immediati di una quota indivisa sul bene Alfa, bensì una vendita obbligatoria (cd dell’esito divisionale) sottoposta alla condizione sospensiva della avvenuta assegnazione di detto bene a sé stesso in sede divisionale.
Al tavolo della divisione si siederà sempre e solo Tizio, non dovendo quindi gli altri comproprietari subire l’intrusione di un terzo nel corso delle trattative. Il terzo avente causa da Tizio avrà il diritto di intervenire (previa convocazione formale) all’atto di divisione in applicazione dell’articolo 1113 c.c. 3° comma cc, alla stregua di colui il quale abbia acquistato diritti sugli immobili della comunione in base ad un titolo trascritto in data anteriore alla divisione. Senza la formale convocazione l’esito divisionale non sarà a lui opponibile, ancorché la divisione resta valida (inefficacia relativa).
DONAZIONE DI “QUOTINA”
Sempre secondo tale orientamento se il comunista Tizio dona all’estraneo Caio la quota indivisa sul singolo bene facente parte della più ampia massa, detta donazione potrebbe essere considerata nulla in quanto donazione di un bene altrui (ma donato esplicitamente come proprio), in violazione del divieto ex 771 c.c. di donare beni futuri (oltre che sotto il profilo oggettivo, anche soggettivo).
Per evitare tale rischio si suggerisce di esplicitare in atto che la donazione viene fatta nella consapevolezza di entrambe le parti della efficacia non immediatamente traslativa della stessa (quindi come bene dichiaratamente altrui).
Non incorrerebbe, quindi, nel divieto ex art 28 LN il Notaio che nel proprio atto provveda a:
• rendere edotte le parti di tali circostanze e di tali effetti;
• chiarire espressamente nell’atto di donazione, secondo la volontà delle parti, se il donante assume o meno nei confronti del donatario l’obbligo di ottenere l’assegnazione del bene di cui si è disposto in sede di divisione;
• chiarire espressamente nell’atto di donazione, secondo la volontà delle parti, se il donatario viene immesso immediatamente, beninteso nei limiti dell’art. 1102 c.c., nel godimento pro-quota del singolo bene donato;
• in ogni caso, alla luce del consolidarsi di tale orinetamento con la sentenza della Cassazione a sezioni unite del 2016 configurare l’atto come donazione esplicitamente obbligatoria, dunque avente effetti traslativi solo differiti e sospensivamente condizionati all’esito divisionale.
Perché la vendita della quotina è valida e la donazione della quotina è nulla?
A differenza della vendita della quotina, dove nel silenzio del venditore circa la natura “sospesa” del suo trasferimento, la stessa viene considerata dal legislatore ed anche dalla giurisprudenza, come sottoposto ad una condizione sospensiva “implicita” dell’esito divisionale, tale per cui la validità dell’atto è sempre fatta salva (in applicazione della disciplina della vendita di cosa altrui o parzialmente altrui); al contrario, data la diversa disciplina della donazione di cosa altrui (nulla quale donazione di beni soggettivamente futuri ex art 771 c.c.), acquista importanza fondamentale ai fini del discrimen tra atto valido ed atto nullo, la tecnica redazionale dello stesso. Nel silenzio delle parti la donazione di quotina tout court è considerata nulla dalla Cassazione. Per salvarla, facendola rientrare nell’alveo delle donazioni obbligatorie, con efficacia traslativa sospensivamente condizionata all’esito divisionale, occorre, secondo la Cassazione, che il Notaio prenda posizione e renda le parti consapevoli delle ricadute del loro atto e precisamente:
(i) Che il donante, quindi, non esce dalla comunione ereditaria;
(ii) Che sarà il donante ad avere il diritto di chiedere la divisione e partecipare alla stessa.
(iii) Che il donatario in quanto avente causa ex art 1113 3° c.c. avrà il diritto di essere invitato ad intervenire alla divisione e, qualora il bene in questione sia assegnato a Tizio (suo dante causa) egli subentrerà automaticamente nella titolarità esclusiva dello stesso.
PROVIAMO A SINTETIZZARE
1) Vendita di quotina su singolo bene ereditario (facente parte di massa ereditaria più ampia) = Vendita di cosa altrui con effetti obbligatori immediati e reali differiti. Valida anche se l’altruità non si evinca dall’atto. Sottoposta a condizione sospensiva implicita dell’esito divisionale.
2) Donazione di quotina su un singolo bene ereditario (facente parte di massa ereditaria più ampia) = Donazione sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito divisionale VALIDA solo se l’altruità è esplicitata. Nel silenzio nulla per violazione dell’art 771 c.c.;
3) DONAZIONE o VENDITA da parte di TUTTI gli eredi di un singolo bene ereditario (con massa composta da più beni ereditari) = valida e CON EFFETTI REALI IMMEDIATI;
4) Donazione o vendita di “quotina” su un singolo immobile da parte di un solo comproprietario (facente parte di una più ampia comunione ORDINARIA/EREDITARIA) ma con il consenso in atto degli altri comproprietari = valida e con EFFETTI REALI IMMEDIATI.
UNA IPOTESI DI TECNICA REDAZIONALE
DI DONAZIONE DI QUOTINA
ARTICOLO 1 – CONSENSO ED OGGETTO
Il signor …
DONA
a …, che accetta, la quota di comproprietà pari a … (…) sul seguente bene immobile (descrizione, confini e dati catastali e DL 78/2010)
Le parti si danno reciprocamente atto:
* che i diritti di cui il signor … ha disposto con il presente atto derivano dalla successione a causa di morte di cui si dirà nel successivo articolo …
* che in virtù di tale successione, il signor … ha conseguito la quota pari a … sull’intero asse ereditario comprensivo di ulteriori beni immobili;
* di essere consapevoli dell’attuale condizione giuridica del bene oggetto della presente donazione, che, alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 5068 del 15.3.2016, non si può considerare attualmente rientrante nel patrimonio del donante, fino a quando e a condizione che lo stesso gli venga assegnato in proprietà esclusiva in sede divisionale futura;
* che, alla luce delle precedenti considerazioni, la presente donazione non produce effetto traslativo, bensì, si configura come “donazione obbligatoria”; Invero, per effetto della stessa la parte donante:
A) si obbliga ad ottenere la assegnazione in titolarità esclusiva del bene oggetto del presente atto entro il termine del …..;
B) si obbliga, altresì, a stipulare con il donatario atto di constatazione di avveramento della condizione sospensiva rappresentata dal favorevole esito divisionale, in modo da precostituire il titolo idoneo alla annotazione a margine della trascrizione del presente atto da effettuarsi ai sensi dell’art 2668 3° comma c.c.
La parte donataria prende atto della circostanza di cui innanzi dalla quale discende che non consegue il diritto di chiedere la divisione ex art 1111 1° comma c.c., bensì il solo diritto di essere chiamato ad intervenirvi, ai fini della sua opponibilità, come previsto dall’ art 1113 3° comma c.c.. per gli aventi causa che abbiano trascritto il proprio titolo in data antecedente alla divisione.
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