DDL “DOPO DI NOI”- assistenza in favore delle persone con disabilità grave

Approvato in via definitiva in attesa di pubblicazione in GU IL DDL “DOPO DI NOI”in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

 

QUAL E’ LO SCOPO DELLA LEGGE?

Scopo della legge è quello di agevolare le:

* erogazioni da parte di soggetti privati

*  la stipula di polizze di assicurazione

* la costituzione di trust,

* la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile

* la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di  Onlus riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Il tutto purché in favore di persone con disabilità grave.

COSA SI INTENDE PER DISABILITA’ GRAVE?

Si intende per disabilità grave quella che non dipende dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, ma quella che unisce alla malattia la mancanza di sostegno familiare: si intende priva del sostegno familiare la persona che

– o manchi di entrambi i genitori

– o in vista del venir meno del sostegno familiare

– o che abbia dei genitori non in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.

IN COSA CONSISTONO LE AGEVOLAZIONI?

  1. Quanto alla stipula delle polizze assicurative: nella detraibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle spese sostenute per le stesse, sempre che abbiano ad oggetto il “rischio morte” e siano finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Il premio sarà detraibile a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2016, nella misura di euro 750, anziché 530.
  2. Quanto ai:
    1. conferimenti in trust;
    2. vincoli di destinazione ex 2645 ter
    3. contratti di affidamento fiduciario in favore dei fondi speciali destinati

Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nella esenzione dalle imposte di successione e donazione, dall’imposta di bollo e nella soggezione ad imposta fissa di registro ipotecaria e catastale.

Quindi pagherà

Registro …………€ 200
Ipotecaria……….€ 200
Catastale………..€ 200
Trascrizione……€ 35
(Voltura)………..€ 35

No bollo (neanche sulle copie)

No imposte di successione e donazione

I Comuni, dal periodo di imposta 2016, possono stabilire esenzione da IMU e TASI, ovvero aliquote ridotte o franchigie per gli immobili costituiti in trust, o vincolati o destinati ai fondi speciali di cui alla presente legge.

QUALE LA TECNICA REDAZIONALE DI QUESTI TIPI DI ATTI?

Gli atti istitutivi del trust, del vincolo di destinazione o il contratto di affidamento fiduciario al fondo speciale devono:

  • ricoprire la forma pubblica;
  • enunciare in maniera espressa la finalità esclusiva della inclusione sociale, della cura e assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti
  • descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti, indicando le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni dei beneficiari;
  • individuare, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo:
    • al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
    • alle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
  • individuare quali esclusivi beneficiari del trust, ovvero del contratto di affidamento fiduciario, ovvero del vincolo di destinazione le sole persone con disabilità grave;
  • individuare quali beni conferiti e/o vincolati i soli beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri destinandoli esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
  • individuare per tutta la durata del trust, vincolo o fondo speciale, il soggetto preposto (a titolo di guardiano) al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
  • stabilire il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave determinando la destinazione del patrimonio

COSA SUCCEDE ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL TRUST O VINCOLO?

Per la eventualità di premorienza del beneficiario rispetto al costituente, il negozio istitutivo potrebbe prevedere:

  • la “retrocessione” del bene immobile a favore del costituente in conseguenza della cessazione del trust, del vincolo o nel negozio di affidamento fiduciario: in tal caso la stessa gode della esenzione dalle imposte di successione e donazione, nonché della imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa;
  • la devoluzione ulteriore del bene immobile o mobile registrato a favore di ulteriori beneficiari cd “finali”: in tal caso la stessa è soggetta alle imposte di successione e donazione, nonché ipotecarie e catastali, in misura ordinaria, avuto riguardo al rapporto di parentela tra costituente e beneficiario finale.

    Per maggiori informazioni Contattaci!

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva