11 Mag Credito d’imposta per riacquisto della prima casa utilizzato solo in parte
Con la circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei C.A.F. e da altri soggetti. In particolare si segnala che in tema di credito di imposta spettante per il riacquisto della “prima casa” l’Agenzia afferma che, nel caso in cui il credito stesso sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo non andrà perduto ma potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo immobile o in compensazione tramite F24.
Il credito residuo non potrà invece essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni per atti presentati dopo la data di acquisizione del credito stesso, in quanto, per le imposte dovute in relazione a tali atti e denunce, la normativa vigente prevede che il credito debba essere usato per intero. L’Agenzia delle Entrate ribadisce poi che, in ogni caso, il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.
Esempio:
Imposta di registro corrisposta sul primo acquisto agevolato: Euro 4.500,00.
Imposta di registro dovuta sul secondo acquisto agevolato: Euro 3.200,00.
Credito di imposta spettante: Euro 3.200,00 (corrispondente al minor importo fra l’imposta corrisposta sul vecchio acquisto e quella dovuta per il nuovo).
Dall’imposta di registro dovuta per il secondo atto dev’essere poi scomputato quanto già versato a titolo di imposta di registro sulle somme di caparra/acconto prezzo in sede di registrazione di un eventuale contratto preliminare. Ipotizzando quindi che l’imposta di registro già versata sia pari ad esempio ad Euro 1.800,00, l’imposta di registro dovuta sul secondo atto, già detratta quella versata per la registrazione del preliminare, ammonta ad Euro 1400,00 (3.200,00 – 1.800,00).
Il credito di imposta complessivo di 3.200,00 potrà pertanto essere utilizzato come segue:
- fino alla concorrenza di Euro 1.400,00 in compensazione dell’imposta di registro dovuta sul secondo atto di acquisto;
- per il residuo non utilizzato di Euro 1.800,00 in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo immobile ovvero in compensazione delle somme dovute, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Clausola ipotizzabile (non indispensabile ma idonea ad informare correttamente la parte)
La parte acquirente dichiara di essere stata resa edotta da me Notaio della circostanza che il credito di imposta residuo ammontante ad Euro ***** potrà dalla stessa essere utilizzato in diminuzione dall’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi da presentare in data successiva all’atto in oggetto (Circolare 17/E del 24 aprile 2015 Paragrafo 4.9).
Valentina Rubertelli e Annalisa Annoni, “Credito d’imposta per riacquisto della prima casa utilizzato solo in parte”, Feder Notizie, disponibile su http://www.federnotizie.it/credito-dimposta-per-riacquisto-della-prima-casa-utilizzato-solo-in-parte/