Cosa in pillole occorre tener presente in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019

Come inviare la Efattura all’AE?
Le nostre software house saranno messe in grado da Notartel  (che si porrà come soggetto deputato al Sistema di Interscambio –  SDI – una sorta di “Postino Virtuale”) di consentirci l’invio della fattura in formato xml direttamente dal nostro gestionale; nulla impedisce di farlo autonomamente anche tramite PEC raggiungendo il sito dell’Agenzia delle Entrate. La Efattura deve essere munita di firma digitale?
No. Lo deve essere solo quella emessa nei confronti della PA

Posso continuare a consegnare ai clienti la fattura cartacea?
Ai clienti “persone fisiche consumatori finali”- che potranno sempre scaricare la fattura dal loro cassetto fiscale – posso comunque continuare a consegnare la copia della fattura in formato cartaceo (ad es ai fini della detrazione Irpef delle spese collegate al mutuo) aggiungendo la seguente dicitura “Copia di fattura elettronica trasmessa tramite SDI”

 In che tempi sono obbligato ad emettere la Efattura?
I termini decorrono a partire dalla data di incasso (non da quella dell’atto).

A partire dal 1° gennaio 2019, data dell’incasso e data di emissione della fattura devono coincidere. Solo dal 1° luglio 2019 entra in vigore la norma secondo cui ho tempo 10 gg.

Ma posso avvalermi da subito di una serie di “deroghe” al fine di posticipare detto termine:
1)    Se emetto fattura pro forma e, sulla base della stessa, ricevo il saldo, potrò avvalermi della emissione di Efattura in differita entro la data del 15 del mese successivo all’incasso (vale sempre l’art 21 co 4 del Decreto IVA): es fattura pro forma in data 10 febbraio; incasso in data 16 febbraio; Efattura entro il 15 marzo;
2)    Se costituisco il cd “deposito fondo spese indistinte” di cui all’art 3 del DM 31 ottobre 1974, potrò emettere la Efattura entro i 60 gg successivi all’incasso;
3)    A partire dal 1° luglio 2019, l’obbligo di emissione viene prorogato dalla data del pagamento ai 10 gg successivi allo stesso: ne consegue che, per chi si avvale:

a.      del fondo spese indistinte, allora i giorni di “tempo utile” saranno 70 gg dall’incasso (60+10);
b.     del sistema di emissione della fattura pro forma, in ogni caso resta fermo il termine del 15 del mese successivo.

 Cosa succede se emetto la fattura in ritardo?
Fino al 30 giugno 2019 la legge prevede un esonero da sanzioni per l’invio tardivo.
Qualora pago l’IVA mensilmente, il periodo di “grazia” viene ampliato fino al 30 settembre 2019.

 Come conservo le Efatture?
Le fatture sia attive sia passive sono sempre reperibili nel proprio cassetto fiscale. L’obbligo di conservazione “a norma” o “sostitutiva” scatta a partire dal termine per la denunzia dei redditi 2019; se detto termine viene confermato alla data del 31 ottobre 2020, la conservazione a norma va conclusa entro il 31 gennaio 2021.

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