Convivenze

PREMESSA

Disciplinate dalla tanto discussa Legge Cirinnà, pubblicata in GU il 21 maggio 2016 ed entrata in vigore il 5 giugno 2016, necessita ancora della emanazione di norme regolamentari per adeguare i registri dello stato civile alle iscrizioni ed annotazioni discendenti dalla nuova normativa. La norma si suddivide in due distinte parti:

PARTE PRIMA: UNIONI CIVILI

PARTE SECONDA: CONTRATTI DI CONVIVENZA

Da questo momento in poi possiamo affermare di avere una differente regolamentazione e graduazione degli effetti della unione tra soggetti dello stesso sesso o di sesso diverso.

LE COPPIE ETEROSESSUALI potranno scegliere tra

  • Convivenza né registrata né regolamentata da contratto di convivenza
  • Convivenza solo registrata
  • Convivenza registrata e regolamentata da contratto di convivenza
  • Matrimonio

LE COPPIE OMOSESSUALI potranno scegliere tra

  • Convivenza né registrata né regolamentata da contratto di convivenza
  • Convivenza solo registrata
  • Convivenza registrata e regolamentata da contratto di convivenza
  • Unione civile

Quindi le unioni civili riguardano solo persone del medesimo sesso.

PERIMETRO SOGGETTIVO

Possono convenire una convivenza registrata due persone:

  • Maggiorenni
  • Dello stesso sesso o di diverso sesso
  • Unite da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale
  • Libere da vincoli matrimoniali o da altra unione civile (sono “fuori” dalla possibilità di costituire una convivenza registrata soggetti separati legalmente).
  • Che abbiano instaurato una «stabile convivenza»;
  • Che rendano dichiarazione alla anagrafe ai fini della redazione dello stato di famiglia, di aver costituito una nuova convivenza: ne consegue che il certificato anagrafico di cui all’art 13 comma 1 lettera b) Regolamento di cui al DPR 223 del 1989 non ha natura costitutiva della convivenza che nasce di fatto, ma di mezzo di prova della stessa.

Al fine di regolamentare il fenomeno delle unioni civili e delle convivenze sotto il profilo dei registri dello stato civile, il Ministero dell’Interno ha emanato il 1° giugno 2016 una circolare nella quale detta le regole per:

  • La registrazione delle convivenze in seguito alla dichiarazione di parte
  • La registrazione dell’eventuale contratto di convivenza (ovvero della sua risoluzione) trasmesso dal professionista

Tali registrazioni è previsto siano effettuate

  1. (i) sia nella scheda di famiglia dei conviventi
  2. (ii) sia nella scheda individuale di ciascuno di essi.

Posto che il contratto di convivenza eventualmente autenticato da un avvocato non sarebbe soggetto all’obbligo di messa “a raccolta” (come quello notarile) è previsto, infine, che l’Ufficiale dell’Anagrafe sia tenuto ad assicurare la conservazione della copia del contratto di convivenza a lui notificato dal professionista, agli atti del proprio ufficio.

DIRITTI CHE NE SCATURISCONO

I diritti di cui infra discendono dalla mera registrazione della convivenza (non anche dalla stipula del patto di convivenza) e recepiscono una serie di indirizzi giurisprudenziali stratificatisi già nel tempo.

Identici a quelli spettanti al coniuge unito in matrimonio sono i diritti ai fini:

  • delle visite in carcere
  • della assistenza /visita in ospedale e accesso a cartelle cliniche
  • del subentro nel contratto di locazione
  • della assegnazione di alloggi di edilizia popolare
  • della collaborazione in impresa familiare (è stato aggiunto l’art 230 ter c.c.)
  • Della nomina a tutore o curatore

Più ampi rispetto al coniuge unito in matrimonio è il diritto alla redazione di una sorta di testamento biologico in forma scritta o anche orale purché alla presenza di 1 testimone. In detta dichiarazione si può nominare proprio rappresentante il convivente affinché prenda le decisioni in materia di:

  • salute in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e volere
  • Espianto di organi in caso di morte

DIRITTI SUCCESSORI

Il convivente non acquista alcun diritto né quale erede legittimo né legittimario.

Viene però tutelato il suo diritto di abitazione della residenza comune, ove di proprietà del convivente defunto, con diritto ad abitarla:

  • Per 2 anni (se la convivenza dura da meno);
  • Per 5 anni (se la convivenza dura da oltre 5 anni);
  • Per un periodo equivalente alla durata della convivenza se tra 2 e 5;
  • In presenza di figli minori non meno di tre anni.

PATTI DI CONVIVENZA

FORMA: scritta per atto pubblico o scrittura autenticata da Notaio o avvocato i quali ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (cosa cui il Notaio è comunque tenuto per legge).

Se autenticata (vuoi da avvocato, vuoi da Notaio) non vi è obbligo di conservazione.

Se contiene trasferimenti di diritti immobiliari o di beni mobili registrati o di quote societarie necessita obbligatoriamente dell’intervento notarile.

QUALI I “PRO” DEL RICEVIMENTO DEL PATTO DA PARTE DEL NOTAIO:

Il contratto per atto pubblico notarile:

  • è conservato a raccolta e quindi è più facilmente rintracciabile;
  • è titolo esecutivo per poter ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo di versare somme di danaro in caso di non spontaneo adempimento da parte del partner;
  • È titolo esecutivo anche ai fini del rilascio dell’immobile;
  • È più economico perché necessita di un unico professionista imparziale anziché di due;
  • Il Notaio ha una caratteristica di prossimità al territorio e una distribuzione capillare tale da poter garantire il servizio anche nelle sedi più disagiate

PUBBLICITA’ ai fini della opponibilità ai terzi deve essere comunicato entro 10 gg al comune di residenza di entrambi i conviventi per l’iscrizione alla anagrafe: l’ufficio deve garantire (i) la conservazione della copia del contratto che non è a raccolta se autenticato da avvocato (ii) la registrazione nella scheda anagrafica sia del singolo sia della “famiglia”.

CONTENUTO: Nello stesso i conviventi possono regolare alcuni aspetti dei loro reciproci rapporti, quale ad esempio:

  • Fissare la residenza comune (anche se si ritiene che la coabitazione si dovrebbe presumere a monte per iscrivere la convivenza come nuova famiglia anagrafica)
  • Fissare le modalità di contribuzione alla vita in comune (con criterio di proporzione alle proprie capacità di lavoro, ma che si ritiene derogabile;
  • Optare per il regime di comunione legale dei beni (in mancanza di tale opzione opera di default la separazione): ecco perché il notaio che riceva un atto con intervento di conviventi registrati dovrà opportunamente farsi consegnare certificati dell’anagrafe sia riferiti alla scheda individuale sia alla scheda di famiglia.

E’ singolare il fatto che un regime patrimoniale “legale” abbia fonte “contrattuale” e sia opzionabile in deroga all’art 162 c.c. senza atto pubblico alla presenza di due testimoni.

Non si ritiene ammessa la convenzione di fondo patrimoniale (la deroga al principio della responsabilità patrimoniale generica necessiterebbe di una espressa previsione di legge).

  • E’ dubbia l’ammissibilità della scelta di un regime di comunione convenzionale (intesa come scelta della comunione legale in fase modificativa di un precedente patto di convivenza già stipulato e nel quale non si prendesse posizione sul regime patrimoniale).

CAUSE DI NULLITA’ DEL PATTO DI CONVIVENZA

  • Quando regolamenti aspetti personali o limitativi della propria libertà: Non si possono stabilire ad es obblighi di coabitazione, di assistenza morale, di educazione dei figli, di fedeltà etc etc
  • Quando preveda termini e condizioni (quindi non può contenere previsioni per il momento o l’eventualità in cui cessi la convivenza: in altri termini non può fungere da simil accordo “prematrimoniale”)
  • Se taluna delle parti sia legata da vincolo matrimoniale, da un’unione civile o da un altro contratto di convivenza;
  • se una delle parti è minore d’età;
  • se una delle parti è interdetta;
  • se una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (impedimento al matrimonio in base all’art. 88 c.c.);
  • Se sussistono rapporti di parentela, affinità o adozione;

COME CAUTELARSI DAL RISCHIO DI NULLITA’

Chiedere alle parti di:

  • Esibire sia scheda anagrafica individuale, sia atto di nascita sia scheda di famiglia
  • dichiarare in atto, in forma sostitutiva di atto notorio, l’assenza di qualsiasi causa impeditiva o di nullità del contratto

CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVIVENZA REGISTRATA

  • Per mutuo dissenso: nelle stesse forme previste per il contratto che sarà opponibile ai terzi (anche ai fini dello scioglimento della comunione legale) dal momento della sua iscrizione nei registri anagrafici;
  • Per recesso unilaterale: nelle stesse forme previste per il contratto da notificare all’altra parte e al professionista che ha ricevuto il contratto. Sarà opponibile ai terzi (anche ai fini dello scioglimento della comunione legale) dal momento della sua iscrizione nei registri anagrafici;
  • Per morte di uno dei contraenti;
  • Per matrimonio o unione civile tra le parti o tra uno ed una terza persona.

In caso di cessazione della convivenza l’uno deve versare alimenti all’altro solo se versa in stato di bisogno per un periodo proporzionale alla durata della convivenza

COPPIE TRANSNAZIONALI

In base alla Legge Cirinnà, se i conviventi hanno cittadinanze diverse dall’italiana:

“Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti.

Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza  è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.

Con regolamento UE approvato da soli 18 Stati (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia) in seguito ad una procedura di cooperazione rafforzata a fine giugno 2016 e destinato ad essere recepito nell’arco di 2 anni e mezzo, è stata introdotta la possibilità che gli uniti civilmente e i conviventi di fatto registrati, possano scegliere a quale legge sottoporre i loro rapporti patrimoniali tra i seguenti criteri:

  • La legge di residenza comune o di uno dei due
  • La legge della cittadinanza comune o di uno dei due
  • La legge dello Stato in cui l’unione o la convivenza si è costituita

In mancanza di scelta la legge applicabile è quella dello Stato in cui l’unione o la convivenza si è costituita.