Agevolazione prima casa e requisiti di lusso ai fini IVA

Si segnala che con decorrenza 13 dicembre 2014 è stato corretto, grazie all’entrata in vigore dell’articolo 33 del D.Lgs. 175/2014, il disallineamento venutosi a creare sin dal 1° gennaio 2014 tra i requisiti per invocare l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” ai fini dell’imposta di registro e quelli ai fini dell’IVA con l’adeguamento del n. 21 della Tabella A Parte II allegata al decreto IVA.

Pertanto da tale data, anche ai fini IVA, per definire una abitazione “non di lusso” e quindi agevolabile quale prima casa si farà riferimento, non più ai requisiti di cui al D.M. 2 agosto 1969, bensì alla categoria catastale di appartenenza del bene negoziato (saranno perciò agevolabili tutti gli immobili che ricadono nelle categorie abitative, escluse le categorie A1, A8 e A9).

Il legislatore, però, non ha provveduto a modificare il n. 127-undecies Tabella A parte III allegata al decreto IVA, che si riferisce alle abitazioni che non siano “prima casa”: ne consegue che per stabilire se l’IVA sulla seconda (terza, quarta ecc.) casa si applichi nella misura del 10% o del 22%, quest’ultima prevista per i fabbricati di lusso, si dovrà fare ancora riferimento al DM. 2 agosto 1969, richiamato espressamente da tale articolo.

Per esempio, l’acquisto di abitazione censita in categoria A/2 (quindi astrattamente non di lusso ai sensi della normativa neo introdotta per l’applicazione dell’IVA prima casa), ma con una superficie complessiva, al netto di accessori vari, superiore ai 240 m2 previsti dal DM del 1969, avrà la seguente tassazione:

  • se l’acquirente ha i requisiti “prima casa” sconterà l’IVA al 4% (in quanto è sufficiente che la categoria catastale dell’immobile acquistato sia diversa dalle categorie A1, A8 o A9, indipendentemente dalle dimensioni del bene);
  • se l’acquirente non ha i requisiti “prima casa” (essendo la sua una seconda casa o una terza, ecc.) sconterà l’IVA al 22% (in quanto abitazione da considerarsi di lusso ai sensi del DM del 1969). Qualora la medesima abitazione accatastata in categoria A/2 avesse, invece, una superficie netta inferiore ai 240 mq. previsti dal DM del 1969, allora l’aliquota IVA applicabile per l’acquisto della seconda casa scenderebbe al 10%.

Valentina Rubertelli e Annalisa Annoni, “Agevolazione prima casa e requisiti di lusso ai fini IVA”, Feder Notizie, disponibile su http://www.federnotizie.it/iva-e-requisiti-di-lusso-aggiornamento-dopo-la-circolare-31e-dellagenzia-delle-entrate/