ACQUISTI DA PARTE DI COMUNI, ENTI TERRITORIALI IN GENERE E ASL

STATO DELL’ ARTE AL 24 GIUGNO 2017 IN TEMA DI ACQUISTI DA PARTE DI COMUNI, ENTI TERRITORIALI IN GENERE E ASL
Gli acquisti a titolo oneroso da parte degli enti territoriali e le ASL dal 1° gennaio 2014 non sono più vietati, ma devono come regola generale essere:

* dichiarati indispensabili e indilazionabili, con determina del responsabile del procedimento;
* pubblicati, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente.

ECCEZIONI
Non ricorre la necessità di passare attraverso questo requisito qualora si verta nei casi di:

  1. a) procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili e terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 8/6/2001, n. 327 (quindi anche cessioni volontarie in luogo di espropriazione per pubblica utilità, purché sia iniziata la procedura di esproprio);
  2. b) permute a parità di prezzo o con conguaglio ma a carico della controparte;
  3. c) operazione di acquisto da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni; secondo la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 16 febbraio 2016, n. 49 in CNN del 10.3.2016 sarebbe opportuno adottare una nuova delibera e far controllare la congruità del prezzo dal Demanio. Non occorre invece il parere della Corte dei Conti, salvo che lo statuto dell’ente lo preveda espressamente
  4. d) procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.
  5. e) acquisti a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall’Unione europea ovvero dallo Stato o dalle Regioni (aggiunto con DL 24.6.2017 n. 50 efficace dal 24 giugno 2017) a condizione che la congruità del prezzo sia attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.

Anche se non occorre dimostrare il carattere indispensabile dell’operazione, resta ferma la prescrizione secondo cui delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente.

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